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CAPO III "degli Organi dell’Associazione"
Art. 12 – Assemblea
12.1 L’Assemblea nazionale si compone di tutti i delegati eletti a questo scopo nelle Assemblee regionali, in accordo con quanto previsto in merito dal Regolamento. Ogni delegato ha diritto ad un voto.
12.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivoe del conto consuntivo, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta
il Presidente ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta al Presidente almeno i due terzi del Consiglio Direttivo ovvero la minoranza degli Associati prevista all’art. 20 del codice civile.
La convocazione dell’Assemblea viene fatta per lettera raccomandata, telegramma o fax, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato. Nei casi d’urgenza, da motivare nell’avviso di convocazione, l’Assemblea può essere convocata con comunicazione scritta come sopra ma con preavviso di quindici giorni.
12.3 L’Assemblea, prima dell’inizio dei lavori all’ordine del giorno, nomina l’Associato che dovrà presiederla e gli scrutatori. Segretario dell’Assemblea sarà il Segretario Generale.
12.4 L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente o validamente rappresentata la metà degli aventi diritto.
In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza dei voti validi.
Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
Le votazioni relative alle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente si svolgeranno secondo le norme previste dal Regolamento che viene approvato dall’Assemblea a maggioranza dei presenti e costituisce appendice integrante ed essenziale del presente Statuto.
12.5 Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12.6 Nelle deliberazioni di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti non hanno diritto di voto.
Lo svolgimento e le delibere dell’Assemblea sono documentati da verbale sottoscritto da chi la presiede e dal Segretario Generale.
12.7 L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
a) esprime le indicazioni di massima sulle attività in ordine alle quali ritiene opportuno sollecitare l'attenzione del Consiglio Direttivo e degli organismi regionali, deliberando eventuali direttive;
b) esamina e delibera sul conto annuale consuntivo e sul bilancio annuale preventivo, nonché sulle relative relazioni;
c) elegge, a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente:
d) elegge tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti;
e) elegge tre Probiviri effettivi e due supplenti;
f) determina l'ammontare della quota di iscrizione e di quella associativa relativa all'anno in corso;
g) delibera il conferimento di facoltà straordinarie al Consiglio Direttivo;
h) ratifica, se del caso, le deliberazioni prese d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
i) determina, qualora se ne prospetti la necessità, una quota di contribuzione straordinaria a carico degli associati; l) delibera l'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo e gli altri componenti degli organi associativi;
m) delibera sulle mozioni non all’ordine del giorno avanzate e sottoscritte da almeno un quinto degli associati presenti;
n) delibera sulle proposte di scioglimento dell'Associazione e di revisione dello Statuto;
o) approva il codice etico dell’Associazione cui tutti gli associati sono chiamati a uniformarsi.
p) delibera sulle proposte di modifica del regolamento.
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