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Art. 13 - Consiglio Direttivo
13.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Esso si compone di dodici membri di cui undici eletti, tra i delegati, dall’Assemblea. Il dodicesimo viene indicato,immediatamente prima dello svolgimento delle elezioni degli altri membri del Consiglio, dal Gruppo dei
Giovani Imprenditori di categoria tra i suoi associati. Egli fa parte del Consiglio con pari dignità e diritti degli altri componenti.
In presenza di un significativo incremento di imprese associate potrà essere aumentato il numero dei componenti il Consiglio Direttivo con delibera dell’Assemblea.
13.2 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. È altresì delegato a svolgere le speciali attività che siano deliberate dall’Assemblea.
Esso ha la più ampia facoltà di delegare i propri poteri, fissandone i limiti per materia e valore, al Presidente o ai Vice Presidenti, a singoli consiglieri, a sottocommissioni costituite al suo interno od ai Presidenti delle sezioni regionali.
13.3 Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
a. cura le attività dell'Associazione ed il perseguimento concreto dei fini statutari;
b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e assume, sotto la propria responsabilità e salva la ratifica da parte dell'Assemblea, le deliberazioni d'urgenza;
c. mantiene i rapporti con i Presidenti delle sezioni regionali svolgendo funzioni di vigilanza, di cooperazione e di assistenza nello svolgimento di tutte le attività ad esse riservate o affidate ai sensi del presente Statuto;
d. indirizza la gestione amministrativa dell’Associazione curata dal Segretario Amministrativo, esamina il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, e le relative relazioni predisposte dal Segretario Amministrativo e Segretario Generale, e trasmette il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori dei Conti;
e. approva la relazione annuale redatta dal Segretario Generale da sottoporre all’Assemblea;
f. delibera sulla costituzione di uffici e/o società e rappresentanze per il perseguimento degli scopi associativi, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea. A tal riguardo, può anche assumere personale esterno all'Associazione, conferirgli poteri ed attribuirgli incarichi direttivi;
g. recepisce le istanze e le iniziative degli associati e, se del caso, prende i provvedimenti conseguenti;
h. propone all’Assemblea la nomina di associati onorari;
i. propone all’Assemblea l'ammontare delle quote di iscrizione e partecipazione;
j. redige ed aggiorna il codice etico dell’Associazione e lo sottopone all’Assemblea per l'approvazione;
k. adempie a tutte le attribuzioni ad esso demandate dal presente Statuto o dall’Assemblea;
l. indica la persona del Direttore Generale, fissandone il compenso ed attribuendone le relative
funzioni nel rispetto del presente Statuto;
m. nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto e tra i suoi membri, due Vice-Presidenti, il Segretario Generale ed il Segretario Amministrativo.
n. costituisce, se ed in quanto lo ritenga opportuno, il centro studi, la rivista di settore ed ogni organismo idoneo a sviluppare, propagandare e diffondere le conoscenze, i traguardi e le aspettative della associazione, determinandone compiti e poteri e nominando i relativi direttori e rappresentanti.
13.4 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata da inviare almeno quindici giorni prima della riunione.
In caso d'urgenza, il Consiglio può essere convocato anche mediante l'invio di telegramma o fax, con un preavviso di ventiquattro ore.
Il Consiglio si riunisce altresì quando ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti.
La riunione è valida anche senza convocazione, allorché siano presenti tutti i membri del Consiglio.
13.5 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri tra cui, obbligatoriamente, almeno uno tra il Presidente ed i due Vice-Presidenti. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice-Presidente più anziano.
La riunione è valida anche se effettuata per il tramite di servizi telefonici o telematici che pongano i consiglieri in grado di discutere e deliberare a distanza, quali audio o video conferenze.
13.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce con la periodicità fissata dal Regolamento e, analogamente , convoca i Presidenti delle sezioni regionali.
13.7 I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Essi prestano gratuitamente la loro opera, salvo il diritto di ripetizione delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.
La carica di consigliere è incompatibile con quella di revisore dei conti e di proboviro.
13.8 Qualora, per qualsiasi ragione, venga a decadere uno dei membri per cessazione della qualità di associato dell’impresa, ovvero per cessazione della delega, conferita dall'impresa associata, a rappresentarla in seno all'Anacam, il Consiglio delibera la reintegrazione tra i primi dei non eletti, sottoponendo a ratifica tale
reintegrazione alla prima Assemblea successiva.
Qualora vengano a mancare un numero di consiglieri superiore alla metà dei suoi componenti il Consiglio è automaticamente decaduto e resta in carica solo per l’ordinaria gestione. Il Presidente, o chi ne abbia i poteri ai sensi del presente Statuto, deve convocare immediatamente l’Assemblea dei delegati per la rielezione del
nuovo Consiglio Direttivo.
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