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Art. 14 – Presidente
14.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
Egli viene eletto dall’Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità del Regolamento.
Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva
14.2 Il Presidente:
a) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
b) indice le elezioni del Consiglio Direttivo e ne dà prontamente notizia alle sezioni regionali dell'Associazione;
c) convoca il Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività;
d) rappresenta l’Associazione dinanzi ad enti pubblici o privati, altre associazioni ed in convegni, ovvero delega uno dei Vice Presidenti o il Segretario Generale a rappresentarlo a sua volta;
e) sottoscrive, con il Segretario Amministrativo, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
f) cura l’osservanza delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo in collaborazione con il Segretario Generale ed il Segretario Amministrativo;
g) sta in giudizio per conto dell’Associazione e nomina gli avvocati difensori della stessa.
h) assume il Direttore Generale indicato dal Consiglio Direttivo.
14.3 Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte da due Vice-Presidenti.
I Vice-Presidenti vengono eletti a maggioranza dal Consiglio e durano in carica due anni.
Il Vice-Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di cessazione o dimissioni dello stesso e fino alla rielezione del nuovo Presidente da parte dell’Assemblea.
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