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Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti
18.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
I membri effettivi eleggono al proprio interno un Presidente.
I Revisori durano in carica due anni.
18.2 Il Collegio deve riunirsi almeno una volta l'anno entro il 30 aprile e controlla la regolarità, anche formale, della gestione economico-finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e la corrispondenza del conto consuntivo alle operazioni effettuate, redigendo apposita relazione che viene trasmessa all'Assemblea.
Ciascun membro del Collegio ha diritto di accesso ai verbali del Consiglio Direttivo.
18.3 Qualora il Collegio, nell'effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionate, riscontri delle irregolarità, chiede i necessari chiarimenti al Direttore Generale e ne informa, se del caso, il Consiglio Direttivo facendone espressa menzione nella propria relazione all'Assemblea.
18.4 Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri effettivi.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza di uno dei Revisori, subentra automaticamente il primo dei supplenti in ordine di anzianità anagrafica.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nel Consiglio Direttivo.
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