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Statuto & Regolamento

Indice
Statuto & Regolamento
Art. 1 - Costituzione
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Organi dell’Associazione
Art. 4 - Sede dell’Associazione
Art. 5 – Decentramento
Art. 6 - Condizioni di ammissione
Art. 7 - Domanda di Ammissione
Art. 8 - Diritti degli associati
Art. 9 - Doveri degli associati
Art. 10 - Perdita della qualità di associato
Art. 11 - Associati onorari
Art. 12 – Assemblea
Art. 13 - Consiglio Direttivo
Art. 14 – Presidente
Art. 15 Giunta Esecutiva
Art. 16- Segretario Generale
Art. 17 - Segretario Amministrativo
Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 19 - Collegio dei Probiviri
Art. 20 - Struttura
Art. 21 Consulta dei Presidenti Regionali
Art. 22 - Costituzione Gruppo Giovani Imprenditori
Art. 23-Direttore generale
Art. 24- Composizione del Patrimonio
Art. 25 - Amministrazione del Patrimonio
Art. 26 - Revisione dello Statuto
Norme di rinvio e transitorie
Regolamento
Tutte le pagine

 Art. 19 - Collegio dei Probiviri
19.1 Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea degli delegati, si compone di tre membri effettivi, che eleggono al proprio interno un Presidente, e di due supplenti.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni.
Il Collegio è validamente costituito con l'intervento di tutti i membri effettivi.
19.2 Il Collegio dei Probiviri decide, inappellabilmente:
a) sulle violazioni al presente Statuto ed al codice etico dell’Associazione da parte degli associati, su istanza di qualsiasi associato;
b) sulle violazioni contestate agli organi dell'Associazione, previa delibera dell’Assemblea;
c) sui provvedimenti di reiezione da parte del Consiglio Direttivo delle domande di ammissione di nuovi associati.
Esso, inoltre, è competente per promuovere una conciliazione su ogni controversia che possa insorgere tra gli Associati e l’Associazione.
Il Collegio avrà la facoltà di rifiutare l’esame delle istanze palesemente infondate o non adeguatamente circostanziate.
19.3 Il Proboviro che si trovasse in conflitto di interessi con la questione che è chiamato a giudicare ha l’obbligo di astenersi. In questo caso subentrerà il proboviro supplente più anziano anagraficamente. In caso di controversia circa l’esistenza di conflitti di interessi, decide il Collegio dei Probiviri con l’astensione del proboviro
interessato e l’intervento del supplente più anziano.
La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica, anche a livello regionale e di categoria.
19.4 Il Collegio dei Probiviri assicura il rispetto dei diritti alla difesa e del contraddittorio dell’associato la cui condotta è sottoposta al suo esame.
Il Collegio ha l’obbligo di redigere per iscritto le proprie decisioni e darne contestualmente congrua motivazione.
Il Collegio deve decidere in tempo ragionevole, espletate tutte le indagini e le ricerche che ritiene opportune.
Quando la questione forma oggetto di un procedimento avanti l’Autorità Giudiziaria, il procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri resta sospeso fino a quando non sia intervenuta sentenza definitiva.
19.5 L’associato sottoposto a procedimento ha diritto di farsi assistere da persona di fiducia, anche non associata.
Egli ha diritto di esaminare gli atti, di produrre scritti difensivi, memorie ed ogni documento ritenuto rilevante.
19.6 Quando oggetto dell’esame del Collegio dei Probiviri è l’operato del Consiglio Direttivo, l’Assemblea delega uno degli associati a sostenere l’accusa davanti al Collegio dei Probiviri.
I membri del Collegio dei Probiviri, se associati, non possono partecipare alle discussioni ed alle delibere assembleari concernenti la messa in stato di accusa del Consiglio Direttivo, di un qualsiasi altro organo dell’Associazione, di ciascuno dei componenti degli organi stessi ovvero di qualsiasi altro associato.
19.7 Il Collegio dei Probiviri, tenuto conto della gravità della violazione commessa, del danno ad essa conseguente per gli interessi dell’Associazione, della personalità dell’associato sottoposto ad inchiesta e della carica da questi ricoperta all’interno dell’Associazione, può infliggere le seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) sospensione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
d) espulsione.
Nell’arco di due anni, ed a prescindere dalla gravità della violazione commessa dall’associato, ad un secondo richiamo segue automaticamente una censura e ad una seconda censura segue automaticamente una sospensione. La seconda sospensione, in qualunque momento intervenuta, comporta sempre l’espulsione dell’associato.