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CAPO IV “dell’Organizzazione Regionale”
Art. 20 - Struttura
L’Assemblea regionale si compone degli associati i quali esercitano nel territorio della Regione una delle attività di cui all’art. 1 del presente Statuto.
Le funzioni dell’Assemblea e le modalità di convocazione sono disciplinate dalle norme che seguono.
L’Assemblea e gli altri uffici regionali dell’Associazione hanno sede in un centro della Regione.
È fatta salva, in relazione alle esigenze locali, l’istituzione di sedi staccate nei centri di maggiore interesse della Regione.
20.1 L’Assemblea regionale degli associati si riunisce una volta l’anno, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo Regionale con preavviso di 15 giorni; l’Assemblea viene altresì convocata qualora ne facciano richiesta un quinto dei componenti, ovvero due membri del Consiglio Direttivo Regionale.
20.2 L’Assemblea regionale in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente o validamente rappresentata la metà degli aventi diritto.
In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.
Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea decida diversamente.
20.3 L’Assemblea regionale:
1) in aderenza alle direttive dell’Assemblea nazionale autonomamente delibera le iniziative nell’interesse degli associati;
2) elegge i membri del Consiglio Direttivo Regionale a scrutinio segreto;
3) a mezzo del Presidente del Consiglio Direttivo Regionale, trasmette agli organi centrali dell’Associazione le istanze, le richieste e le proposte degli associati;
4) delibera sulle mozioni iscritte all’ordine del giorno avanzate da un quinto dei presenti;
5) ratifica, se del caso, le deliberazioni prese d’urgenza dal Consiglio Direttivo Regionale;
6) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il numero dei componenti e le modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo Regionale;
7) delibera l’azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo Regionale;
8) attua, tenuto conto della situazione locale, le deliberazioni dell’Assemblea nazionale;
9) esamina e delibera su quant’altro all’ordine del giorno.
10) elegge i delegati all’Assemblea Nazionale, in accordo con quanto previsto in merito dal Regolamento.
L’Assemblea regionale, qualora venga a determinarsi conflitto con gli organi centrali dell’Associazione può deliberare di adire il Collegio dei Probiviri, il quale, sentite le parti, delibera inoppugnabilmente sulla questione.
20.4 Il Consiglio Direttivo Regionale si compone di membri il cui numero, per quanto non previsto dal presente Statuto, è stabilito dalle singole Assemblee regionali, in relazione alle particolari condizioni e necessità locali.
STATUTO – REVISIONE VILLASIMIUS 2008 10
Il Consiglio Direttivo Regionale è l’organo esecutivo delle decisioni assunte dall’Assemblea regionale e si compone di un numero di membri non inferiore a tre, che durano in carica tre anni.
20.5 I membri del Consiglio Direttivo Regionale vengono eletti a scrutinio segreto.
20.6 Il Consiglio elegge al proprio interno, un Segretario Amministrativo e un Segretario Organizzativo.
Qualora il numero dei consiglieri sia superiore a tre, possono essere assegnati ai consiglieri gli incarichi di cui si ravvisa la necessità o l’opportunità in relazione alla situazione locale.
20.7 Il Consiglio si riunisce di diritto ogni sessanta giorni, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri, o un quinto degli aventi diritto a partecipare all’Assemblea regionale.
In tale ultima ipotesi, il Presidente, cui spetta la convocazione, invia lettera raccomandata ai consiglieri, con preavviso di almeno quindici giorni.
In caso di urgenza, il Consiglio può anche essere convocato a mezzo di telegramma o con altro mezzo, senza il rispetto del termine di preavviso.
20.8 Qualora, per qualsiasi ragione, venga a decadere uno dei membri, il Consiglio delibera la reintegrazione del numero dei componenti, chiamando alla carica il primo dei non eletti.
La perdita della qualità di associato, ovvero il venir meno della delega di rappresentante di associato in seno all'Anacam, comporta di diritto la perdita della carica di consigliere regionale.
20.10 Il Consiglio Direttivo Regionale:
1) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea nazionale, che debbano avere esecuzione nella Regione;
2) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea regionale;
3) in relazione alle esigenze locali, salva la ratifica dell’Assemblea regionale, determina l’eventuale quota di contribuzione straordinaria da versarsi da parte degli associati, da ripartire così come stabilito ai punti a) e b) dell’art. 9 del presente Statuto;
4) adempie ogni altra attribuzione stabilita e demandata dall’Assemblea regionale;
5) assume, sotto la propria responsabilità e salva la ratifica dell’Assemblea regionale le deliberazioni d’urgenza;
6) compila una relazione annuale sullo stato dell’Associazione nella Regione e la trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale, previa approvazione dell’Assemblea regionale.
20.11 Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dagli associati regionali riuniti in assemblea a maggioranza assoluta.
20.12 Il Presidente:
1) convoca l’Assemblea regionale e la presiede;
2) convoca il Consiglio Direttivo Regionale e ne coordina l’attività;
3) rappresenta l’Associazione nella Regione.
20.13 In caso di impedimento, le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere più anziano.
20.14 Il Segretario Amministrativo regionale cura la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione della Regione e ne trasmette il rendiconto al Segretario Amministrativo Nazionale.
20.15 Il Segretario Organizzativo cura l’attuazione delle direttive del Consiglio circa l’organizzazione regionale dell’Associazione.
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