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Statuto & Regolamento

Indice
Statuto & Regolamento
Art. 1 - Costituzione
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Organi dell’Associazione
Art. 4 - Sede dell’Associazione
Art. 5 – Decentramento
Art. 6 - Condizioni di ammissione
Art. 7 - Domanda di Ammissione
Art. 8 - Diritti degli associati
Art. 9 - Doveri degli associati
Art. 10 - Perdita della qualità di associato
Art. 11 - Associati onorari
Art. 12 – Assemblea
Art. 13 - Consiglio Direttivo
Art. 14 – Presidente
Art. 15 Giunta Esecutiva
Art. 16- Segretario Generale
Art. 17 - Segretario Amministrativo
Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 19 - Collegio dei Probiviri
Art. 20 - Struttura
Art. 21 Consulta dei Presidenti Regionali
Art. 22 - Costituzione Gruppo Giovani Imprenditori
Art. 23-Direttore generale
Art. 24- Composizione del Patrimonio
Art. 25 - Amministrazione del Patrimonio
Art. 26 - Revisione dello Statuto
Norme di rinvio e transitorie
Regolamento
Tutte le pagine

 CAPO II "degli Associati"

Art. 6 - Condizioni di ammissione
6.1 Possono essere ammessi a fare parte dell’associazione tutte le piccole e medie imprese che esercitano in maniera prevalente una delle attività di cui all’art. 1 del presente statuto. Le imprese le quali, in ragione della loro entità o dimensione, dispongono di strutture operative in molteplici località del territorio nazionale, devono far parte dell’associazione una sola volta nella regione in cui hanno la sede legale.
6.2 Le imprese che intendono essere ammesse a far parte dell'ANACAM presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo ed, insieme, alla sezione regionale di appartenenza. Il Consiglio Direttivo, acquisito il parere positivo della o delle sezioni regionali competenti, ed assunte eventualmente ulteriori informazioni, decide sulla domanda di ammissione entro 60 giorni dalla richiesta, comunicandone l’esito all’impresa.
In caso di mancato riscontro entro tale termine la domanda si intende accolta.
Contro il provvedimento di reiezione della domanda può essere proposta impugnazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente.