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CAPO II "degli Associati"
Art. 6 - Condizioni di ammissione
6.1 Possono essere ammessi a fare parte dell’associazione tutte le piccole e medie imprese che esercitano in maniera prevalente una delle attività di cui all’art. 1 del presente statuto. Le imprese le quali, in ragione della loro entità o dimensione, dispongono di strutture operative in molteplici località del territorio nazionale, devono far parte dell’associazione una sola volta nella regione in cui hanno la sede legale.
6.2 Le imprese che intendono essere ammesse a far parte dell'ANACAM presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo ed, insieme, alla sezione regionale di appartenenza. Il Consiglio Direttivo, acquisito il parere positivo della o delle sezioni regionali competenti, ed assunte eventualmente ulteriori informazioni, decide sulla domanda di ammissione entro 60 giorni dalla richiesta, comunicandone l’esito all’impresa.
In caso di mancato riscontro entro tale termine la domanda si intende accolta.
Contro il provvedimento di reiezione della domanda può essere proposta impugnazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente.
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