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Regolamento dell’ANACAM
A. Definizione dei criteri per l’attribuzione e la ripartizione della quota associativa annuale.
B. La ripartizione dei fondi destinati alle sezioni regionali.
C. Lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.
D. La periodicità di riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Presidenti Regionali.
Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea dell’Anacam, costituisce, quale appendice dello Statuto dell’Associazione, parte integrante ed essenziale dello stesso.
A. Definizione dei criteri per l’attribuzione e la ripartizione della quota associativa annuale
Al momento della presentazione della domanda di ammissione, gli associati forniranno copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di cui all’art. 7.2, punto b. dello Statuto e delle dichiarazioni fatte all’INPS e all’INAIL . Detta documentazione verrà obbligatoriamente aggiornata annualmente, in caso di variazioni rispetto all’anno precedente.
La quota associativa annuale, stabilita dall’Assemblea in funzione del bilancio preventivo annuale, viene ripartita secondo il seguente criterio:
a. Una quota fissa per tutte le imprese associate, pari al 50% del bilancio preventivo annuale dell’anno successivo;
b. La rimanente quota da ripartirsi in misura proporzionale al valore del fatturato aziendale nell’anno precedente, da comunicarsi alla sede nazionale Anacam entro il 31 gennaio di ciascun esercizio a mezzo di dichiarazione sottoscritta. Qualora l’azienda svolga attività diverse è opportuno che venga dichiarato il ricavo dell’attività specifica. In caso di mancata comunicazione del fatturato, l’associato sarà tenuto a versare il contributo previsto per la fascia di fatturato più elevata tra quelle determinate dal Consiglio Direttivo nazionale.
Qualora associate all’ANACAM risultino aziende facenti parte di un’associazione nazionale specifica (Costruttori di componenti, di piattaforme, di montascale, e simili) le Associazioni stesse, previa approvazione da parte dell’Assemblea nazionale, potranno essere chiamate ad effettuare un versamento globale senza le
valutazioni di cui sopra.
L’importo globale dovuto ammonterà ad una quota percentuale del bilancio consuntivo dell’anno precedente pari alla percentuale degli associati di quell’associazione in rapporto al totale complessivo degli associati Anacam, inclusi quindi anche quelli delle associazioni specifiche.
B. Ripartizione dei fondi destinati alle sezioni regionali
L’Associazione può destinare fino al 10% delle entrate provenienti dalle quote associative alle sezioni regionali nel loro complesso. Questo fondo viene poi ripartito tra le varie sezioni regionali in funzione dell’entità dell’attività rispettivamente svolta; la deliberazione in merito alla ripartizione, su proposta del Segretario amministrativo, è affidata al Consiglio Direttivo.
C. Svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente
C.1 Elezione dei delegati all’Assemblea nazionale da parte delle sezioni regionali
1. Ogni Regione esprimerà un numero di delegati dell’Assemblea Nazionale pari al numero degli iscritti, in regola col pagamento delle quote associative al momento della votazione, diviso per cinque, non tenendo conto dell’eventuale resto. Qualora una regione abbia un numero di iscritti minore di cinque, avrà comunque diritto ad un delegato. Il Presidente della sezione regionale rientra di diritto tra i delegati regionali. Qualora una regione abbia diritto ad un solo delegato, questi sarà il Presidente della sezione regionale e non sarà necessario convocare l’Assemblea regionale per l’elezione dei delegati.
2. Le Associazioni nazionali specifiche, potendo avere associati in più regioni del territorio nazionale, verranno considerate come una regione virtuale e avranno diritto ad un numero di delegati pari a quello risultante dal conteggio relativo al numero di iscritti contemporaneamente alle due associazioni, ossia ad Anacam ed alla specifica. Di conseguenza gli associati che godranno di questo trattamento non verranno considerati, unicamente agli effetti del calcolo dei delegati come facenti parte del numero degli associati regionali. Le Associazioni specifiche potranno darsi modalità proprie per l’elezione dei delegati all’assemblea nazionale.
(delibera assembleare Garda 2006)
3. Per quanto riguarda la valida costituzione dell’Assemblea regionale per la votazione dei delegati, e le modalità di votazione, vale quanto ai punti 20.2 e 20.5 dello Statuto. Inoltre, sono candidati tutti gli Associati iscritti nella Regione di competenza, con unica lista, e possibilità dell’elettore di esprimere preferenza limitata alla metà meno uno del numero dei delegati eleggibili. Risulteranno eletti quegli associati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze fino al raggiungimento del numero dei delegati eleggibili; in caso di parità, prevarrà il criterio di anzianità anagrafica. Se al momento della votazione il Presidente della sezione regionale dichiara la propria indisponibilità a partecipare all’Assemblea nazionale, designerà un suo sostituto scelto tra gli associati della regione.
4. L’Assemblea regionale per la votazione dei delegati verrà convocata dal Presidente della sezione regionale, su invito del Segretario Generale, tra i 45 ed i 30 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea Nazionale. I delegati eletti dall’Assemblea regionale verranno comunicati dal Presidente della sezione regionale al Segretario generale immediatamente dopo l’avvenuta elezione. Nessun rimborso spese è previsto per i delegati regionali da parte della sede nazionale di Anacam.
C.2 Elezione del Consiglio direttivo nazionale e del Presidente dell’Anacam
5. In sede di Assemblea Nazionale, sono candidati eleggibili a membri del Consiglio Direttivo tutti i delegati regionali registrati in quanto presenti salvo deroga dell’assemblea. Immediatamente prima dell’inizio dell’Assemblea stessa, la cui lista sarà esposta dall’inizio dell’Assemblea, in maniera ben visibile, nel locale
in cui debbono svolgersi le votazioni.
6. Entro 2 ore prima dall’inizio delle votazioni, dovranno essere presentate, presso la Direzione Generale dell’Associazione, le liste dei candidati alle elezioni del Consiglio Direttivo.
7. Le liste saranno ammesse alle votazioni solo se accompagnate dalla sottoscrizione originale di almeno otto delegati compresi i candidati della lista. Ciascun sottoscrittore può firmare per una sola lista.
8. Ciascuna lista non potrà avere meno di 6 (sei) né più di 11 (undici) candidati che dovranno essere persone fisiche che siano legali rappresentanti o procuratori di associati. Nel caso in cui non siano presentate liste ammissibili nel termine di cui all’articolo 1 del presente paragrafo o che sia presentata una sola lista ammissibile che contenga meno di 11 candidati, l’assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Presidente dovrà essere rinviata ad altra data.
9. Le liste ammesse alle votazioni dovranno essere esposte, in ordine di presentazione, in maniera ben visibile, nel locale in cui debbono svolgersi le votazioni e, se possibile, nei locali circonvicini, prima dell’inizio delle votazioni e sino alla proclamazione degli eletti.
10. Prima che si dia inizio alle votazioni si costituirà il Collegio elettorale che sarà composto dal presidente
dell’assemblea, che lo presiederà, dal Direttore Generale e da due scrutatori per ciascuna delle liste ammesse ed indicati dai candidati di ciascuna.
11. A ciascun associato presente in assemblea dovrà essere consegnata una scheda elettorale siglata o dal Presidente del Collegio elettorale o dal Direttore Generale e da almeno uno scrutatore. Le schede conterranno i nomi o numeri di tutte le liste ammesse nonché lo spazio per indicare fino a tre preferenze tra i candidati della lista che si intende votare.
12. Risulteranno eletti, in presenza di più liste, nell’ordine:
a. I sei candidati che abbiano ottenuto più preferenze tra quelli appartenenti alla lista che abbia ottenuto più voti;
b. I tre candidati che abbiano ottenuto più preferenze tra quelli appartenenti alla lista che abbia ottenuto più voti dopo la prima;
c. I due candidati che abbiano ottenuto più preferenze tra quelli appartenenti alla lista che abbia ottenuto più voti dopo la seconda.
In caso di presenza di due sole liste, alla seconda lista in ordine di voti saranno assegnati cinque eletti.
In caso di presenza di una sola lista, risulteranno eletti tutti i candidati dell’unica lista. Ove il numero di candidati presenti nell’unica lista sia inferiore a undici si dovrà provvedere alla convocazione di una nuova assemblea.
In caso di mancanza o di insufficienza di candidati sui quali siano state espresse preferenze, risulteranno eletti i candidati individuati secondo l’ordine di presentazione all’interno della lista.
12.bis Qualora venga presentata anche una lista composta da rappresentanti di associazioni specifiche (di cui al paragrafo A) risulteranno eletti, nell’ordine:
a. Almeno il candidato che abbia ottenuto più preferenze tra quelli appartenenti alla lista specifica;
b. I cinque candidati che abbiano ottenuto più preferenze tra quelli appartenenti alla lista che abbia ottenuto più voti, a parte la lista di cui al punto a);
c. I tre candidati che abbiano ottenuto più preferenze tra quelli appartenenti alla lista che abbia ottenuto più voti dopo la prima, a parte la lista di cui al punto a);
d. Il candidato che abbia ottenuto più preferenze tra quelli appartenenti alla lista che abbia ottenuto più voti dopo la seconda, a parte la lista di cui al punto a).
e. Il candidato secondo per preferenze se la lista di cui al punto a) è l’unica specifica ed abbia ottenuto più voti globali della terza (d) – In caso contrario risulterà eletto un altro candidato della lista b.
In caso di presenza di due sole liste, e di una sola specifica, alla prima lista in ordine di voti saranno assegnati sei eletti.
In caso di presenza di una sola lista, e di una sola specifica, risulteranno eletti i nove candidati che abbiano ottenuto più preferenze tra gli appartenenti all’unica lista e due per l’associazione specifica. Ove il numero di candidati presenti nell’unica lista sia inferiore a nove si dovrà provvedere alla convocazione di una nuova
assemblea.
13. In caso di parità di preferenze tra più candidati di una stessa lista, risulterà eletto quello con maggior anzianità anagrafica.
In caso di parità di voti ottenuti tra più liste, si procederà ad una seconda votazione che avrà ad oggetto le sole liste in posizione di parità e non i candidati, restando valido, ai fini del calcolo delle preferenze tra questi, il risultato della prima votazione.
14. Il Presidente dell’Associazione verrà eletto in successiva votazione dell’Assemblea tra gli eletti al CDN. In prima votazione, a maggioranza dei due terzi dell’Assemblea; in seconda votazione si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
15. Le votazioni suppletive, eventualmente necessarie ai sensi dei superiori articoli 12 e 13, saranno ritenute valide a prescindere dal numero dei votanti.
16. Al fine del computo dei voti validi, saranno da considerarsi nulle le schede che rechino:
a) L’espressione di più voti a favore di liste diverse;
b) L’espressione di più di tre preferenze;
c) L’espressione di preferenze a favore di candidati diversi da quelli appartenenti alla lista su cui risulta espresso il voto;
d) La presenza di qualsiasi scrittura, cancellatura, abrasione o segno diverso dall’espressione del voto e delle preferenze.
17. Saranno ritenute valide le schede che rechino:
a) L’espressione del voto a favore di una sola lista, effettuata mediante l’apposizione di una barra o di una croce sopra od a fianco del nome o numero della lista oppure mediante la sottolineatura del nome o numero della lista;
b) L’indicazione del nome e del cognome, del solo cognome oppure dell’iniziale del nome seguita o preceduta dal cognome del candidato o dei candidati cui si intende dare la preferenza, purché appartenenti tutti alla medesima lista.
L’indicazione delle sole preferenze in favore di candidati appartenenti alla medesima lista si considererà anche espressione di voto in favore della lista relativa.
Saranno tollerati errori ortografici nella compilazione dei nomi dei candidati, purché commessi con evidente buona fede.
18. Su eventuali reclami in ordine alla valutazione delle schede, al computo dei voti validi, al computo delle preferenze, deciderà inoppugnabilmente il Collegio Elettorale che sarà riunito in seduta permanente per tutta la durata della votazioni. La decisione del Collegio dovrà intervenire prima della proclamazione degli
eletti e quindi prima della chiusura dei lavori.
19. Il reclamo previsto all’articolo 17 potrà essere presentato esclusivamente dagli scrutatori nominati ai sensi dell’articolo 10. Non saranno ammessi reclami da parte di altri soggetti.
D Periodicità di riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Presidenti Regionali
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre, di cui almeno una volta unitamente ai Presidenti delle sezioni regionali.
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