ANACAM MAGAZINE - n.3 luglio | settembre 2021
60 NORMATIVA d i Pa o l o Tat t o l i guono tra porte di piano e porte di cabina. Relativa- mente alle porte di piano notiamo che il DPR 1497/63 ammette ancora la possibilità di utilizzare “… robusti telai con reti, griglie o traforati metallici, aventi aper- ture che non permettano il passaggio di una sfera del diametro di 12 mm. I fili delle reti devono avere se- zione non minore di 2,5 mm 2 la lamiera dei trafora- ti deve avere spessore non minore di 1,2 mm. Le por- te possono anche essere costituite da lastre di vetro…” Per quanto riguarda i materiali, “le porte devono essere di metallo, o avere una intelaiatura metallica, o essere di materiale plastico indeformabile, o di legno a struttura composta con spessore non minore di 40 mm.” Notiamo che viene introdotto il principio di resistenza alla sol- lecitazione. “La porta deve essere in grado di sostenere una spinta costante di 25 kg, normale alla parete della porta, applicata in qualsiasi posizione e senso, senza presentare deformazione permanente. La porta chiusa, sollecitata con la spinta indicata, non deve presentare freccia elastica maggiore di 15 mm. La porta a batten- te, aperta, vincolata su un vertice libero e sollecitata con una spinta costante di 25 kg sull’altro vertice libero, non deve presentare freccia elastica maggiore di 25 mm.” Le indicazioni fornite per le porte di cabina miravano es- senzialmente a indicare l’obbligo della presenza delle porte ma con l’indicazione delle eventuali deroghe alla loro installazione: “Negli ascensori di Categoria A e B gli accessi della cabina devono essere provvisti di robu- ste porte, estese per tutta l’apertura dell’accesso, apri- bili verso l’interno, o scorrevoli, salvo quanto indicato nei commi seguenti...” Lo stesso DPR 1497/63, al punto 29.5, ammetteva invece la possibilità di non installare le porte in cabina negli ascensori di Categoria B aventi velocità di esercizio non maggiore di 0,5 m/s, introdu- cendo però particolari condizioni integrative di sicurez- za. Arriviamo al DM 587/87, attuazione delle Direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici, ove per la prima volta assistiamo all’introdu- zione di una disposizione europea. Il DM 587/87 intro- duce, infatti, la norma europea EN 81-1 (mentre il DPR 268/94 introdurrà poi la norma EN 81-2) che dedica, co- me tutte le successive edizioni fino alle EN 81-20 ed EN 81-50, l’intero capitolo 7 alle porte di piano, mentre le porte di cabina vengono trattate nell’ambito del capito- lo 8 dedicato alla cabina, in particolare al paragrafo 8.6. Con le norme EN 81-1 ed EN 81-2 arriviamo ad un ele- vato approfondimento della regolamentazione (anche se sappiamo che le norme armonizzate non si devono in- tendere obbligatorie). Le novità più importanti riguardano innanzi tutto l’ob- bligo della presenza delle porte di cabina in tutte le tipo- logie di ascensori (si ricorda che dal DM 587/87 in poi si supera il principio delle Categorie degli ascensori A, B, ecc. e che la Direttiva ascensori renderà obbligatoria la cabina completamente chiusa), il fatto che le porte devono essere cieche (non saranno più ammessi i can- celli e le porte traforate se non per le porte degli ascen- sori per merci), la presenza di un gioco di dimensioni massime di 6 mm tra i pannelli o tra i pannelli e i mon- tanti, l’architrave o la soglia (valore che può raggiunge- re 10 mm a causa dell’usura). La resistenza meccanica viene affrontata in modo molto approfondito, conside- rando l’applicazione di una forza statica di 300 N, per- pendicolare alla porta, in qualunque punto dall’interno della cabina verso l’esterno, distribuita uniformemente su una superficie di 5 cm 2 di forma rotonda o quadrata. Le ante delle porte costituite da vetro devono essere fissa- te in modo tale che le forze previste dalla norma, quando applicate, siano trasferite senza danneggiare il fissaggio del vetro. Per porte con vetri di dimensioni superiori a quelle stabilite per le spie di vetro (larghezza della spia: minimo 60 mm, massimo 150 mm; parte inferiore della spia la cui larghezza supera 80 mm deve essere almeno a 1 m dal pavimento) deve essere impiegato vetro laminato e inoltre le porte devono resistere alle prove di urto con il pendolo, descritte nell’appendice J, avendo cura che do- po le prove la funzione di sicurezza delle porte non sia modificata. Viene stabilito che gli organi di fissaggio superiori del ve- tro nelle porte debbano essere tali che il vetro non possa
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