NORMATIVA d i Pa o l o Tat t o l i Non si può parlare di ambiente di lavoro senza parlare di sicurezza poiché in ogni luogo di lavoro esistono rischi che devono essere eliminati o ridotti al minimo possibile. Cos’è o cosa si intende per “sicurezza sul lavoro”? Potremmo dire che la sicurezza sul lavoro attiene all’insieme di misure, accorgimenti, provvedimenti, valutazioni, giudizi, controlli e monitoraggi che bisogna mettere in atto all’interno dei diversi luoghi di lavoro per tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori, dei collaboratori esterni e di chiunque si trovi occasionalmente all’interno dei luoghi di lavoro per proteggerli dai rischi in essi presenti. In questo modo la sicurezza sul lavoro risulta essere indispensabile e strettamente correlata ad una corretta gestione aziendale. Volendo semplificare al massimo, la sicurezza sul lavoro prende in considerazione due dimensioni: la prevenzione e la protezione, intendendosi per prevenzione le misure previste per evitare che si verifichi un evento dannoso e per protezione le misure previste per limitare le conseguenze di un evento dannoso che si dovesse verificare. La “sicurezza sul lavoro” è dunque una “condizione necessaria” per ogni realtà lavorativa con almeno un lavoratore. Tutti sanno che la legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori è sottoposta a continui aggiornamenti. Oggi è in vigore il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n.81, detto anche “Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro”. Si tratta, appunto, di un “testo unico”, di un compendio, il cui scopo è quello di trattare in modo razionale tutto ciò che attiene alla sicurezza sul lavoro, stabilendo, tra l’altro, principi, responsabilità ed eventuali sanzioni. Numerose sono le figure “coinvolte” dal D.Lgs. 81/2008, dal datore di lavoro al lavoratore, dal medico competente al preposto, ecc. Le misure generali di tutela sono descritte in modo preciso nell’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e smi e di seguito riportate: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri inmodo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l’informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti; p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Facile dire che se tali misure generali di tutela fossero tutte rispettate Quando l’attività ascensoristica si configura come cantiere edile? Sicurezza e lavoro: misure scontate e disattese 18
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