ANACAM MAGAZINE - n. 3 luglio | settembre 2022

19 ci troveremmo di fronte, sicuramente, ad una riduzione degli infortuni, anche sensibile. Di tutte le misure sopra riportate, alcune, che apparentemente sembrano scontate nella loro applicazione, talvolta risultano completamente disattese. Ad esempio, se lamisura relativa all’informazione e alla formazione dei lavoratori viene “letta” insieme a quanto previsto dall’art. 20 comma 2 del medesimo decreto, ne deriva che il datore di lavoro fornisce le procedure, spiega, insegna ai lavoratori come operare in sicurezza e questi devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite. Molto semplice, praticamente scontato. Ma è proprio così? Se, ad esempio, dobbiamo salire sul tetto della cabina dell’ascensore, tutti noi sappiamo, perché ce lo hanno insegnato e spiegato a più riprese, che la prima cosa da fare, dopo aver applicato i cartelli fuori servizio a tutti i piani e fermato la cabina con il livello del pavimento del pianerottolo su cui ci troviamo più o meno allo stesso livello del tetto della cabina, è aprire la porta di piano con la chiave di emergenza e, prima di salire sul tetto di cabina, azionare lo stop di emergenza che, secondo quanto stabilito dalle norme applicabili, deve trovarsi entro 1 m dall’accesso al tetto di cabina. Tutti noi lo sappiamo, e tutti i lavoratori “ascensoristi” devono saperlo, secondo quanto stabilito dai punti n) (informazione e formazione adeguate per i lavoratori) e q) (istruzioni adeguate ai lavoratori). Poi l’ascensore deve essere posto sotto l’esclusivo controllo del tecnico e quindi la manovra va commutata da normale in manutenzione (sempre seguendo le indicazioni delle norme applicabili). Lo stop di emergenza, la bottoniera di manutenzione e tanti altri dispositivi di sicurezza previsti negli ascensori sono dispositivi (che possono essere meccanici ed elettrici) a tutela della sicurezza del tecnico; alcuni sono automatici, altri devono essere gestiti e manovrati dal tecnico stesso che deve aver cura, sempre e in ogni circostanza, di utilizzarli come è stato insegnato. Se ciò non è, sicuramente il rischio di infortunio non si abbassa, come purtroppo insegnano alcuni incidenti anche gravissimi occorsi negli ultimi anni. La sicurezza degli ascensori dipende quindi, e molto, anche da fattori umani legati al ruolo delle persone che hanno a che fare con l’ascensore stesso. Le tipologie di soggetti a cui mi riferisco possono essere ricondotte essenzialmente a tre: 1) l’utente; 2) il montatore/manutentore; 3) il verificatore. Se uno di questi tre soggetti sbaglia, commette un errore, dimentica qualcosa, le conseguenze possono essere catastrofiche e ciò in barba alle normative tecniche che vengono continuamente aggiornate e perfezionate. QUANDO L’ATTIVITÀ ASCENSORISTICA SI CONFIGURA COME CANTIERE EDILE Uno degli aspetti che negli ultimi tempi si è molto dibattuto, per le sue ricadute sulle modalità di esecuzione di certi lavori ascensoristici, è quando questi lavori si configurano come cantiere edile ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi. Ad occuparsi della materia è il TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI del D.Lgs.81/2008 e smi che all’art. 89 definisce cosa sia un cantiere temporaneo o mobile: “a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: ‘cantiere’: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Proprio sulla definizione di lavori edili o di ingegneria civile si deve concentrare l’attenzione di chi esegue i lavori. L’Allegato X stabilisce l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile che fanno “scattare” il cantiere e sono: “1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, …”. In base a quanto sopra indicato, ad esempio, lo smontaggio di vecchie porte di piano ed il rimontaggio di nuove porte di piano, con semplici lavori di adattamento degli stipiti in muratura delle porte con i nuovi imbotti o telai in lamiera delle nuove porte di piano è da considerarsi la “trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura”? Il D.Lgs. 81/2008 e smi non introduce distinzione tra lavori edili “semplici” e “complessi”. L’unico riferimento a questo argomento lo fa il comma 11 dell’art. 90 che stabilisce che nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire il disposto del comma 3 non si applica. È l’unica esenzione presente. Il comma 3 dell’art. 90 stabilisce che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. POS, PSC E DUVRI Se si svolgono lavori edili, e quindi siamo in presenza di un cantiere, ai sensi dell’art. 89, occorre individuare il coordinatore della sicurezza e salute per la progettazione (lettera e)) e per l’esecuzione dei lavori (lettera f)) e l’impresa esecutrice redige un Piano Operativo per la Sicurezza POS (lettera h)). Inoltre l’art 91 dispone l’obbligo generale di redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L’art. 92 al comma 2 lo ribadisce, oltre a ribadire l’obbligatorietà di redazione del POS per le imprese appaltatrici. Gli articoli successivi sanciscono altri obblighi, come l’art. 99 che dispone l’obbligo della notifica preliminare del cantiere, ma nel dettaglio si comprende che laddove non si applica il comma 3 di cui sopra non è necessaria nemmeno la notifica. Non è

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