Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti la commissione di un reato, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda stessa da parte di amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori. I reati che comportano tale responsabilità autonoma e diretta degli enti (“reati presupposto”) sono tutti elencati nella sezione III del Capo I del D.Lgs. n. 231/2001, e includono, tra gli altri, omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme in materia di diritto alla salute e sicurezza sul lavoro, caporalato, corruzione, reati informatici, ambientali e tributari. L’azienda dichiarata responsabile ai sensi della del D.Lgs. n. 231/2001 è soggetta a: sanzioni pecuniarie e interdittive (tra cui interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell’attività; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi ed eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi); pubblicazione della sentenza di condanna e confisca del profitto derivante dal reato. La responsabilità delle società può, pertanto, comportare gravi conseguenze patrimoniali e reputazionali e può recare pregiudizio anche al normale funzionamento dell’azienda. Le sanzioni interdittive, infatti, potrebbero compromettere la capacità dell’azienda di gestire la propria attività con risvolti negativi sia sulle performance aziendali che sugli interessi economici dei soci. Di qui l’importanza di predisporre un adeguato Modello Organizzativo 231, la cui adozione comporta l’esonero di responsabilità per la società che lo ha regolarmente predisposto ma soprattutto attuato. L’adozione del Modello non è obbligatoria, ma è fortemente raccomandata anche per i benefici che offre in termini di prevenzione dei “reati presupposto” e di protezione della reputazione aziendale. La mancata predisposizione di un idoneo Modello potrebbe costituire una violazione dei doveri degli amministratori dell’azienda stessa. Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti con ruoli apicali, la società va esente da responsabilità anche se prova che è stato nominato un Organismo di Vigilanza (OdV), che gli autori del reato hanno eluso fraudolentemente il Modello, che non vi è stata insufficiente vigilanza da parte dell’OdV. Quanto ai contenuti del Modello, gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono che lo stesso deve: 1. individuare le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi reati attraverso l’analisi dei rischi che deve essere aggiornata ogni volta che si verifichino cambiamenti aziendali o che vengano introdotti nuovi “reati presupposto”; 2. prevedere specifici protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alla prevenzione dei reati e individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie per impedire la commissione di detti reati; 3. prevedere un OdV con poteri autonomi di iniziativa e controllo che vigili sul funzionamento e l’osservanza del Modello e ne curi l’aggiornamento; 4. stabilire obblighi di informazione nei confronti dell’OdV; 5. introdurre un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso; 6. prevedere, ai sensi della nuova disciplina del Whistleblowing sulla segnalazione degli illeciti, i canali di segnalazione interna, il IL D.LGS. N. 231/2001 INTRODUCE LA RESPONSABILITÀ DELLE AZIENDE PER REATI COMMESSI DA SOGGETTI INSERITI NELLA LORO ORGANIZZAZIONE, MITIGABILE CON L’ADOZIONE DI UN IDONEO MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E CON LA NOMINA DI UN ORGANISMO DI VIGILANZA Modelli Organizzativi 231, Organismi di Vigilanza e Whistleblowing 26 L’AVVOCATO RISPONDE DI COSTANZA NUCCI ED EDOARDO TOSCANI* LA NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING AGGIORNA LE TUTELE PER I SEGNALANTI DI ILLECITI
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