SICUREZZA E PRIVACY: l’installazione delle videocamere negli ascensori condominiali NORMATIVE, RESPONSABILITÀ E PRECAUZIONI: TUTTO CIÒ CHE LE DITTE DI MANUTENZIONE INCARICATE DELL’INSTALLAZIONE DI VIDEOCAMERE IN ASCENSORE DEVONO SAPERE PER OPERARE IN TRANQUILLITÀ ED EVITARE CONTESTAZIONI all’interno dell’ascensore ed è bene, quindi, sapere se ed entro quali limiti procedere. Vi sono, infatti, normative privatistiche e a tutela della privacy da rispettare. Va detto, innanzitutto, che la questione riguarda principalmente il condominio richiedente e solo indirettamente la ditta. Per questo motivo, eventuali irregolarità e responsabilità per violazione delle predette normative ricadono in primis sul condominio. Da un punto di vista civilistico, va detto che l’installazione di impianti di videosorveglianza in ambito condominiale è stata regolamentata dall’art. 1122 ter c.c. (introdotto dalla Legge di riforma del condominio n. 220/2012) che dispone che “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.”, ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio. L’amministratore, pertanto, per agire legittimamente deve, prima di conferire l’incarico di installare telecamere in ascensore, dimostrare o comunque dichiarare di agire in forza di specifica delibera assembleare. La ditta dovrebbe assicurarsi che l’amministratore sia dotato dei relativi poteri e potrà eventualmente, al momento del conferimento dell’incarico, farsi rilasciare dallo stesso una dichiarazione di essere stato debitamente autorizzato dall’assemblea dei condòmini. Se la delibera rappresenta il primo presupposto di liceità dell’installazione, va detto in secondo luogo che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un “trattamento di dati personali” ai sensi del GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 2016/679), trattamento che deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nel Regolamento stesso. Pertanto, gli interessati fruitori del servizio ascensore (condòmini e terzi estranei) L’ ASCENSORE è di fatto un luogo chiuso e nella maggior parte dei casi è privo di vista sull’esterno. Questa caratteristica può dare origine a problemi di sicurezza per le persone che lo utilizzano (si pensi a possibili aggressioni all’interno della cabina) e può altresì favorire il verificarsi di atti di vandalismo (scritte, rotture, mancanza di igiene, ecc.) con pregiudizio alla funzionalità e utilizzo del mezzo e con l’esigenza poi per il condominio di effettuare le relative riparazioni. Di qui la necessità sempre più sentita di adottare sistemi di videosorveglianza e di installare videocamere all’interno della cabina al fine di ovviare ai suddetti rischi. L’esistenza di una telecamera può rappresentare, infatti, un deterrente per potenziali aggressioni alle persone e danneggiamenti ai beni. Alle ditte di manutenzione o esecutrici di impianti sempre più frequentemente viene richiesta da parte del condominio l’installazione di videocamere di sorveglianza 22 L’AVVOCATO RISPONDE DI COSTANZA NUCCI ED EDOARDO TOSCANI*
RkJQdWJsaXNoZXIy NDUyNTU=