ANACAM MAGAZINE - n. 4 ottobre | dicembre 2025

DURATA DEI CORSI, RUOLI, AGGIORNAMENTI, CREDITI FORMATIVI E MODALITÀ DI EROGAZIONE: L’ACCORDO DEL 17 APRILE 2025 RIDISEGNA IL QUADRO DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Formazione, cosa cambia CON IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 28 FORMAZIONE DI GIUSEPPE IOTTI* CON l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene riordinata in modo non trascurabile. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un intervento che chiarisce ruoli, responsabilità, durata dei percorsi formativi e modalità di erogazione, introducendo criteri più omogenei su tutto il territorio nazionale. In parallelo, il recente Decreto Sicurezza (DL 159/2025, convertito in legge) rafforza il tema della tracciabilità e della qualità dei processi di prevenzione e formazione, completando il quadro normativo delineato dall’Accordo (per un approfondimento si rinvia all’articolo dedicato pubblicato su questa rivista a pag. 40). La principale novità dell’Accordo Stato-Regioni è l’introduzione di un percorso formativo obbligatorio per tutti i datori di lavoro. Allo stesso tempo viene rafforzata la figura del preposto, con obblighi di aggiornamento più stringenti. L’Accordo interviene, inoltre, su aspetti operativi di grande impatto: definisce con maggiore precisione l’uso della formazione a distanza, introduce un sistema strutturato di crediti formativi, riordina la disciplina delle attrezzature di lavoro soggette ad abilitazione e collega in modo più coerente la formazione al livello di rischio e al contesto operativo. L’Accordo 2025 stabilisce, inoltre, che i corsi già effettuati sono validi, ma le nuove scadenze (come il biennio del preposto) e i nuovi moduli specialistici (come il modulo specifico Costruzioni per il datore di lavoro RSPP) rappresentano obblighi non sanati dalla formazione precedente se non conforme ai nuovi programmi. LAVORATORI La formazione dei lavoratori si articola in due moduli distinti: • formazione generale: durata minima 4 ore, costituisce credito formativo permanente; formazione specifica, con durata variabile in funzione della classe di rischio dell’attività individuata secondo l’Allegato IV: o rischio basso: 4 ore; o rischio medio: 8 ore; o rischio alto: 12 ore. Un passaggio rilevante riguarda l’individuazione del livello di rischio dell’attività aziendale, da cui dipende la durata della formazione specifica dei lavoratori. Il riferimento normativo è l’Allegato IV dell’Accordo, che attribuisce il livello di rischio alle attività economiche sulla base delle macrocategorie produttive e dei codici ATECO 2007. Per il settore ascensoristico, in particolare per le attività riconducibili ai codici ATECO 28.22.01 e 43.24.01 (già 43.29.01), il livello di rischio è da considerarsi alto, quindi con una formazione specifica di 12 ore, oltre alle 4 ore di formazione generale. L’aggiornamento della formazione dei lavoratori è previsto con cadenza quinquennale, per una durata minima di 6 ore, indipendentemente dal livello di rischio. PREPOSTI L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rafforza in modo significativo il ruolo del preposto, sia sotto il profilo della formazione iniziale sia per quanto riguarda l’aggiornamento periodico. Il corso per preposti è accessibile solo dopo il completamento della formazione lavoratori (generale e specifica). La formazione del preposto sale a 12 ore, mentre l’aggiornamento è previsto con cadenza biennale, per una durata minima di 6 ore. L’Accordo chiarisce, inoltre, che l’aggiornamento dei preposti non può essere svolto in modalità e-learning. Accade frequentemente che alcuni clienti, soprattutto in ambito cantieristico o in realtà strutturate, richiedano che tutti i lavoratori che operano da soli vengano formalmente qualificati come “preposti di se stessi”. Una richiesta che non trova un fondamento diretto nella normativa vigente. La figura del preposto, così come definita dal decreto legislativo 81/2008 e ribadita dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, è infatti una figura organizzativa specifica,

RkJQdWJsaXNoZXIy NDUyNTU=