ANACAM MAGAZINE - n. 1 gennaio | marzo 2026

46 NORMATIVA DI GIUSEPPE IOTTI* IL DECRETO SUI REQUISITI MINIMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI AGGIORNATO NEL 2025 COINVOLGE INDIRETTAMENTE ANCHE GLI ASCENSORI. IN DETERMINATE TIPOLOGIE DI INTERVENTO GLI INSTALLATORI DEVONO FORNIRE DATI TECNICI UTILI ALLA RELAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO. VEDIAMO QUALI E COME STIMARLI SECONDO LA UNI/TS 11300-6 ASCENSORI E PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI: I NUOVI DATI RICHIESTI DAL DM 28 OTTOBRE 2025 Il 5 dicembre scorso è stato pubblicato il DM 28 ottobre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che aggiorna il precedente decreto del 26 giugno 2015 sulla “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. Come vedremo, questo aggiornamento riguarda anche gli ascensoristi, ai quali potrà essere richiesto di fornire ai redattori della relazione tecnica alcuni dati relativi all’impianto. Tali informazioni dovranno, quindi, essere raccolte e, in alcuni casi, calcolate. Le disposizioni diventeranno obbligatorie a partire dal prossimo 2 giugno 2026 con l’entrata in vigore del provvedimento. IN QUALI EDIFICI SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI Definiamo anzitutto per quali edifici varranno queste prescrizioni. Per quanto riguarda l’aspetto ascensoristico, vanno esclusi gli edifici strettamente residenziali, mentre sono inclusi tutti gli altri (tra essi scuole, alberghi, conventi, caserme, ospedali o case di riposo, istituti penitenziari). Com’è ovvio, ci si riferisce anzitutto alle nuove costruzioni: ovvero agli edifici per cui è stato chiesto il titolo abitativo dopo la data di entrata in vigore del decreto. La circostanza ci riguarda se la costruzione include l’installazione di un ascensore o di un altro sistema di trasporto verticale, che ovviamente sarà pure nuovo. L’obbligo si estende però anche ad altri tipi di interventi. Sono considerate nuove costruzioni anche quelle realizzate dopo la demolizione di edifici preesistenti. A parte questo, vi sono altre tre situazioni in cui occorre aggiornare le metodologie di calcolo e documentazione. In primo luogo, gli ampliamenti di edifici esistenti. Ai fini del decreto, per “ampliamento” si intende l’aumento di volume climatizzato superiore al 15% del preesistente o comunque ai 500 metri cubi. Si noti che sembra valere quanto segue, e questo anche per i due punti successivi: se l’edificio disponeva già di uno o più impianti, oppure contestualmente viene dotato di uno ex novo, potrebbe essere che all’ascensorista sia richiesto di fornire i dati utili per la redazione di un nuovo rapporto sulle prestazioni energetiche. In secondo luogo, il decreto si applica anche alle “ristrutturazioni importanti” cioè agli interventi che comportano un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Naturalmente, questa valutazione spetta ai tecnici incaricati dalla proprietà dell’edificio, i quali, nel caso, chiederanno all’ascensorista i dati degli impianti già in esercizio oppure di quelli nuovi installati contestualmente all’intervento. Si definisce ristrutturazione importante, in determinate circostanze, anche quella del solo impianto termico. C’è infine il caso della riqualificazione energetica, e cioè di tutti quegli interventi che, pur non rientrando nelle casistiche già elencate, abbiano un impatto sulle prestazioni energetiche di un edificio. Teoricamente, perciò, vi rientra anche l’installazione di un ascensore o di un altro sistema di trasporto verticale dove prima non c’era, o la modernizzazione rilevante di un impianto esistente. Sebbene in generale il consumo di un ascensore incida in misura limitata sul fabbisogno energetico complessivo dell’edificio, è possibile che anche in questi casi all’ascensorista venga richiesto di fornire i dati tecnici che descriveremo più avanti. In tutti questi casi il progettista, come del resto faceva già in passato in molti casi, deve redigere una relazione tecnica, e successivamente dichiarare la conformità delle opere al

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