ANACAM MAGAZINE - n. 1 gennaio | marzo 2026

miniale. La giurisprudenza tende a privilegiare le esigenze delle persone disabili, ritenendo che il loro diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.) e alla piena fruibilità dell’abitazione prevalga su eventuali disagi o riduzioni di godimento (come una limitata diminuzione di luce o aria) per altri condomini, purché non si renda inservibile la parte comune. 2. Lavori tra proprietà private distinte (non condominiali): quando l’intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche viene realizzato su una proprietà privata che confina con un’altra proprietà privata, senza la presenza di uno spazio o di un’area comune, la conclusione è netta: nessuna deroga è applicabile. Pertanto, la costruzione di un ascensore esterno su un fondo privato, installato a una distanza inferiore a quelle stabilite dai regolamenti edilizi o ai tre metri dal confine o dalle vedute di un vicino è da considerarsi illegittima, non potendo beneficiare della normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche. CONCLUSIONI 3. La sentenza n. 11930/2025 della Corte di Cassazione ha tracciato una linea interpretativa chiara, confinando l’efficacia della deroga in materia di distanze al solo perimetro condominiale. Sebbene questa interpretazione possa apparire discutibile - in quanto potrebbe svuotare di significato pratico il secondo comma dell’art. 3 - essa fornisce un criterio univoco per gli operatori. In fase di progettazione, sarà indispensabile verificare preventivamente non solo la fattibilità tecnica, ma anche l’esatta natura dell’area di confine: solo la presenza di una comproprietà o di uno spazio comune apre la porta alle deroghe. In tutti gli altri casi, il rispetto del Codice Civile e dei regolamenti locali resta la via maestra per evitare costosi contenziosi e ordini di rimozione. * Avvocati Studio Legale Berliri Nucci Veroni sione cui è pervenuta, oltre che per i suddetti motivi, anche da un punto di vista sistematico, affermando che il primo comma dell’art. 3 fa riferimento alle “opere di cui all’art. 2” che sarebbero solo quelle da realizzarsi in ambito condominiale. IMPLICAZIONI PRATICHE L’orientamento consolidato dalla Cassazione delinea due scenari operativi nettamente distinti, con conseguenze pratiche rilevanti per professionisti e operatori del settore: 1. Lavori in ambito condominiale: la deroga alle norme sulle distanze (sia quelle dei regolamenti edilizi sia, a determinate condizioni, quelle del Codice Civile) è generalmente ammessa. Il limite principale all’installazione di un ascensore o di un’altra opera simile non è tanto il rispetto delle distanze codicistiche, quanto il rispetto dell’ art. 1102 c.c., che vieta di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso. In questo contesto, prevale il principio di solidarietà condo67

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