Per operare nel mercato della manutenzione è necessario che le ditte abbiano accesso alla vasta gamma di pezzi di ricambio originali forniti dai produttori nonché agli strumenti e alle informazioni tecniche per accedere all’impianto e fare fronte a qualsiasi tipologia di guasto si possa verificare. La problematica si pone nei casi in cui non siano rinvenibili sul mercato pezzi di ricambio universali e compatibili o nei casi, abbastanza frequenti, in cui siano inseriti meccanismi di blocco ai quadri di manovra che impediscono di accedere alla diagnostica e, nel contempo, non vengano forniti dai produttori le informazioni e i dispositivi per consentire le riparazioni e la rimessa in funzione dell’impianto. In queste ipotesi, per effettuare la manutenzione e/o le riparazioni, non resta che rivolgersi alle imprese produttrici le quali dispongono sia dei pezzi originali idonei all’intervento richiesto che degli strumenti necessari a consentire l’accesso all’impianto. Possono, quindi, verificarsi casi in cui le ditte sono costrette a declinare la manutenzione e/o la riparazione sia per l’impossibilità o il ritardo nel reperire i pezzi di ricambio originali (che peraltro spesso vengono forniti a prezzi molto elevati), sia per la mancata messa a disposizione dei dispositivi o dei software necessari a rimuovere eventuali blocchi. Qual è il panorama normativo in materia e quali sono i possibili rimedi per ovviare a dette problematiche? Occorre differenziare i casi di omessa consegna dei ricambi originali da quelli di omessa consegna di strumenti e dispositivi per l’accesso all’impianto. I RICAMBI Per quanto riguarda i pezzi di ricambio, nel nostro ordinamento non esiste un obbligo per il venditore di mantenerne la disponibilità per un certo periodo di tempo. Nel caso di vendita tra professionisti (rapporto B2B) sussiste una garanzia legale (art. 1492 c.c.) della durata di un anno in base alla quale il compratore può chiedere a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (pertanto la norma non è utile), mentre può essere concordata tra le parti una garanzia convenzionale che preveda in capo al venditore l’obbligo di riparazione e la messa a disposizione dei ricambi per un certo lasso di tempo (pertanto il compratore avrebbe diritto di avere i ricambi in forza delle condizioni contrattuali sottoscritte). Nell’ipotesi in cui il rapporto di installazione sia qualificabile come appalto, la garanzia legale (art. 1668 c.c.) della durata di due anni prevede l’eliminazione del vizio da parte dell’appaltatore o la riduzione del prezzo e come ultimo rimedio la risoluzione del contratto. Anche qui può essere prevista una garanzia convenzionale più ampia. Nel caso di rapporti tra professionista e consumatore (B2C), si applicano le norme del Codice del Consumo (artt. 128 – 135 septies) che prevedono una garanzia legale di due anni che si articola in quattro soluzioni (riparazione, sostituzione, risoluzione del contratto con rimborso del pagato e riduzione del prezzo). Nel caso in cui venga scelta la sostituzione è ovvio che il produttore è obbligato a mantenere i ricambi per almeno due anni dalla consegna. Anche in tal caso le parti possono prevedere una garanzia convenzionale di più lunga durata. È bene, quinNEL SETTORE ASCENSORISTICO, L’ACCESSO AI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI E AGLI STRUMENTI DI DIAGNOSTICA È SPESSO OSTACOLATO. QUESTO ARTICOLO ANALIZZA IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO CON CENNI A QUELLO EUROPEO, EVIDENZIANDO I LIMITI ATTUALI, LE RECENTI DIRETTIVE E LE BUONE PRATICHE GIÀ ADOTTATE IN ALTRI PAESI Manutenzione ascensori: il diritto alla riparazione tra norme, ostacoli e prospettive 66 BLOCCHI TECNICI, PEZZI INTROVABILI E NORMATIVE POCO CHIARE CREANO UNA SFIDA COMPLESSA PER LE IMPRESE DI MANUTENZIONE L’AVVOCATO RISPONDE DI COSTANZA NUCCI ED EDOARDO TOSCANI*
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