ANACAM MAGAZINE - n. 2 aprile | giugno 2025

67 di, in linea di massima, al momento dell’installazione dell’ascensore, intervenire sulle condizioni contrattuali chiedendo al venditore/fornitore una garanzia di lunga durata sulla messa a disposizione dei pezzi di ricambio. La Direttiva UE 2024/1799 Sul tema segnaliamo la recente Direttiva UE 2024/1799 del 13/6/2024 recante norme che promuovono la riparazione dei beni e che si applica, tuttavia, solo ai rapporti tra professionisti e consumatori (B2C). La Direttiva, che dovrà essere recepita negli ordinamenti degli Stati membri entro 24 mesi dalla sua emanazione, prevede una serie di norme sull’obbligo di riparazione dei beni a prezzi ragionevoli ed è applicabile quando una delle parti del rapporto è un consumatore. Il testo della Direttiva rimane ambiguo sull’accesso ai pezzi di ricambio, non essendo previsto un vero e proprio obbligo di mantenerli e fornirli. Sul punto, l’art. 5 comma 4 si limita a stabilire che “i fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II offrono tali parti di ricambio e strumenti a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione”. Tra i beni oggetto della disposizione vi sono anche i display elettronici per quanto possa qui interessare. I produttori, che spesso caricano prezzi elevati sui ricambi, dovranno quindi rendere disponibili pezzi di ricambio a un prezzo ragionevole. Il Provvedimento AGCM 8272/2000 In passato la questione del diniego di fornire pezzi di ricambio nel settore ascensoristico è stata affrontata dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) che con il provvedimento n. 8272 del 2000, nel valutare le condotte di alcune multinazionali produttrici di impianti, ha sanzionato non solo il rifiuto di fornitura da parte del produttore, ma anche il ritardo a fornire ricambi originali in assenza di adeguate giustificazioni. Nella fattispecie, secondo l’Autorità, il diniego di fornire i pezzi di ricambio configurava un vero e proprio caso di abuso di posizione dominante, pratica anticoncorrenziale che si verifica quando un’impresa, che secondo dettagliati requisiti giuridici si trova in una posizione di forza sul mercato, mediante i propri comportamenti è in grado di limitare, ostacolare o escludere la concorrenza, a discapito dei consumatori e con effetti lesivi sul mercato. Nel caso di specie, è stata riconosciuta la violazione dell’art. 3 lett. b) Legge 287/1990, in quanto è stata ravvisata condotta ostativa dello svolgimento delle attività delle imprese concorrenti nel mercato della manutenzione e non integrate, essendo esse in posizione di dipendenza per l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio originali. A seguito della pronuncia, che ha sanzionato le imprese denunciate, molti produttori si sono conformati al principio stabilito dall’AGCM, anche se permane la tendenza a mettere sul mercato i ricambi a prezzi molto elevati. GLI STRUMENTI DI DIAGNOSTICA Per quanto riguarda gli strumenti e i dispositivi per accedere all’impianto al fine di effettuare la manutenzione, la riparazione o per rimetterlo in funzione, il panorama normativo è il seguente. La Direttiva Macchine 2006/42/CE punto 1.1.2 lett. e) Allegato I recepita con D.Lgs. n. 17/2010 applicabile anche agli ascensori in virtù del punto 1.1 Allegato I alla Direttiva Ascensori 2014/33/UE recepita con il DPR 162/99 e successive modifiche, prevede testualmente che “la macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla in condizioni di sicurezza”. Ciò significa che il produttore è obbligato a fornire gli strumenti, i dispositivi ed il software necessario ad accedere alla diagnostica e comunque all’impianto per gestirlo in sicurezza. Detto obbligo è previsto in capo al produttore nei confronti del proprietario, mentre non è stabilito analogo obbligo in capo al manutentore che cessa il servizio in favore di altra ditta subentrante. In altri ordinamenti, il diritto del manutentore di avere accesso all’impianto è stato previsto in modo specifico e dettagliato dalla normativa interna. In particolare, in Francia è previsto l’obbligo del fabbricante o dell’installatore di fornire senza costi e restrizioni di durata d’uso i codici di accesso o qualsiasi altra forma di sblocco al proprietario dell’ascensore che potrà consegnarli al manutentore. Analogo obbligo è previsto con riferimento a documentazione tecnica, istruzioni, attrezzature specifiche e avvertenze per l’uso necessarie alla manutenzione, che devono essere sufficientemente esplicite (art. R134-8 in vigore dal 1/7/2021 in cui è confluito l’art. R1251-1 del Codice delle costruzioni e delle abitazioni entrato in vigore nel 2012). In Spagna, dopo una serie di pronunce dell’Antitrust, nel luglio 2024 è entrato in vigore il decreto che fissa le regole relative alla gestione degli ascensori al momento della loro messa in esercizio. L’art. 7 del Regolamento tecnico approvato con Decreto Reale n. 355/2024 elenca gli obblighi in capo ai manutentori tra cui, ai punti 17 e 18, l’obbligo al momento della risoluzione del contratto di manutenzione di consegnare all’impresa subentrante le informazioni e i codici necessari per l’accesso alla programmazione del quadro di manovra per la manutenzione e soccorso sull’impianto. L’obbligo, quindi, è previsto in capo non solo al produttore, ma anche al manutentore. È auspicabile che anche nel nostro ordinamento venga introdotta una normativa specifica che preveda, inoltre, una serie di sanzioni per le possibili violazioni. Al momento, tenuto conto del panorama normativo in vigore in Italia, solo il proprietario dell’impianto può agire in giudizio in ambito civile contro il produttore per la violazione della normativa attuativa della Direttiva Macchine sopra richiamata, mentre il manutentore impossibilitato ad accedere all’impianto in conseguenza di un ingiustificato diniego da parte del produttore-manutentore di fornire informazioni, dispositivi e software, può agire solo per tutelarsi da illegittimi

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