caso la fattispecie alla luce dei principi e delle considerazioni sopra riportate. * Avvocati Studio Legale Berliri Nucci Veroni 68 L’AVVOCATO RISPONDE DI COSTANZA NUCCI ED EDOARDO TOSCANI* comportamenti anticoncorrenziali, salvo poi chiedere i danni. Analogamente al caso sopra esaminato di rifiuto di fornire i ricambi originali, il diniego di accesso ai citati sistemi potrebbe, infatti, costituire un abuso della posizione di vantaggio del produttore-manutentore, se finalizzato a salvaguardare e accrescere la propria posizione a valle nel mercato dei servizi di manutenzione. Ciò perché ostacolerebbe la concorrenza di imprese indipendenti facendo leva sulla propria posizione di forza, individuabile nella disponibilità esclusiva di tali necessari sistemi. Al riguardo si fa presente che la tematica è stata affrontata dall’AGCM, seppur in relazione a settori differenti e caratterizzati da specifica normativa. L’Autorità, nel valutare analoga fattispecie denunciata, ha ritenuto di dare rilevanza al requisito dell’indispensabilità dei dispositivi o dei software di accesso ai macchinari onde consentire un corretto bilanciamento tra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale del produttore e la tutela della concorrenza. Tale bilanciamento, secondo l’AGCM, va effettuato valutando: • se gli strumenti e i dispositivi per accedere all’impianto siano gli unici che consentano la sua manutenzione; • se non esistano prodotti o servizi alternativi; • se esistano ostacoli di natura tecnica, normativa ed economica tali da impedire del tutto ai concorrenti nel mercato della manutenzione la creazione o l’utilizzo di soluzioni alternative. In conclusione, nelle ipotesi in cui le ditte di manutenzione dovessero vedersi opposti ingiustificati dinieghi di fornitura di informazioni e dispositivi per accedere agli impianti, occorrerà raccogliere adeguate evidenze e valutare caso per
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