ANACAM MAGAZINE - n. 4 ottobre | dicembre 2025

30 individuata dal datore di lavoro, con compiti di sovraintendenza e vigilanza sull’attività di altri lavoratori. Il presupposto stesso del ruolo è quindi la presenza di un’organizzazione del lavoro che richieda un controllo operativo su più persone, non l’operatività individuale in sé. Il fatto che un lavoratore svolga un’attività in autonomia, anche in contesti complessi o presso il cliente, non lo trasforma automaticamente in preposto, né comporta l’obbligo di attribuirgli formalmente tale qualifica. La normativa non prevede il concetto di “preposto di se stesso” e non lega il ruolo del preposto alla condizione del lavoro in solitaria, ma appunto alla struttura organizzativa dell’impresa e alla distribuzione delle responsabilità. DIRIGENTI Per i dirigenti resta confermata una formazione iniziale di 12 ore, con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Qualora l’azienda operi come impresa affidataria, è previsto un modulo Cantieri aggiuntivo della durata minima di 6 ore. DATORI DI LAVORO Come detto, la novità più rilevante introdotta dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 riguarda la formazione dei datori di lavoro, che diventa obbligatoria per tutti e ha una durata minima di 16 ore. A questa si aggiunge il modulo Cantieri (6 ore) esclusivamente nei casi in cui l’attività rientri nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, come nel caso delle imprese affidatarie. Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, definendo ruoli, responsabilità e obblighi di tutti i soggetti coinvolti — dal committente alle imprese — per prevenire i rischi legati ai lavori edili e di ingegneria civile. Se il datore di lavoro svolge direttamente i compiti di RSPP, alla formazione obbligatoria di 16 ore si affianca un modulo comune RSPP di 8 ore e un modulo Costruzioni di 16 ore per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili. L’aggiornamento della formazione del datore di lavoro è di 6 ore ogni 5 anni; se svolge i compiti di RSPP è previsto un aggiornamento di 8 ore con cadenza quinquennale. Non è previsto un aggiornamento autonomo del modulo Cantieri (DL) e del modulo Costruzioni (RSPP, ASPP); tuttavia, qualora tali moduli siano stati frequentati perché necessari in relazione all’attività svolta, i contenuti dovranno essere ricompresi nell’aggiornamento quinquennale del ruolo, finché permangono le condizioni operative che ne hanno richiesto la frequenza. RSPP E ASPP Per i Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) resta confermata la struttura modulare della formazione, articolata nei moduli A, B e C. Il nuovo Accordo ne chiarisce l’inquadramento comFORMAZIONE DI GIUSEPPE IOTTI* plessivo e le modalità di erogazione. I moduli previsti sono: • modulo A: 28 ore (obbligatorio); • modulo B (comune): 48 ore (obbligatorio); • modulo B (specialistico): durata variabile in funzione del settore produttivo; • modulo C (solo RSPP): 24 ore. Il modulo C per gli RSPP non sostituisce i moduli A e B, ma si aggiunge ad essi. Il modulo B specialistico Costruzioni (16 ore), che potrebbe interessare il settore ascensoristico, è richiesto esclusivamente nei casi in cui l’attività rientri nel campo di applicazione del Titolo IV. RLS Per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non introduce modifiche, confermando quanto già previsto dal D.Lgs. 81/2008: una formazione iniziale di 32 ore e un aggiornamento annuale di 4 ore nelle aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore nelle aziende con più di 50 lavoratori. Diversamente, il DL 159/2025 introduce un’importante novità, estendendo esplicitamente l’obbligo di aggiornamento periodico anche agli RLS delle imprese con meno di 15 dipendenti, nel rispetto del principio di proporzionalità e in funzione del livello di rischio. ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO Per gli addetti antincendio, il livello di rischio è determinato dal DVR incendio della sede aziendale. I rischi incendio nei cantieri e presso i clienti sono invece gestiti nell’ambito dei rispettivi PSC e DUVRI. La formazione degli addetti al primo soccorso resta disciplinata dal DM 388/2003. La durata dei corsi dipende dalla classificazione dell’azienda (Gruppo A, B o C), secondo la normativa vigente. Il settore ascensoristico rientra nel Gruppo A ai fini della classificazione per il primo soccorso, in quanto attività di natura industriale e impiantistica caratterizzata da un rischio infortunistico significativo. Ne consegue l’obbligo di formazione degli addetti al primo soccorso di 16 ore, con aggiornamento triennale di 6 ore. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE L’Accordo prevede quattro possibili modalità: • presenza fisica; • videoconferenza sincrona (VCS); • e-learning; • modalità mista. Per i corsi di formazione: • la VCS è consentita per la maggior parte dei corsi, ma non per quelli che l’Accordo riserva esclusivamente alla presenza (ad esempio alcune formazioni con forte componente operativa, come gli operatori addetti alle attrezzature ex art. 73, comma 5);

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