31 ALLEGATO II | ATTREZZATURE DI LAVORO SOGGETTE AD ABILITAZIONE: COSA CAMBIA CON IL NUOVO ACCORDO L’Accordo riordina la disciplina delle attrezzature di lavoro soggette ad abilitazione, richiamate nell’Allegato II, e chiarisce che l’aggiornamento dell’abilitazione ha cadenza quinquennale, con una durata minima di 4 ore, da svolgersi con contenuti prevalentemente pratici e in presenza. Resta ferma la distinzione tra formazione e addestramento: per i DPI di III categoria e per i lavori in quota è richiesto un addestramento pratico in presenza, non sostituibile da modalità a distanza e non soggetto a crediti formativi. Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce abilitazioni obbligatorie per alcune macchine che prima non erano esplicitamente normate, aggiungendole a quelle già previste. Tra queste ultime rientrano anche quelle in uso normalmente nel settore ascensoristico (tra cui carrelli elevatori o gru montate su autocarri), per cui le nostre aziende non dovrebbero risentire di queste integrazioni. Non si tratta di una formazione “in più” rispetto agli obblighi generali: l’abilitazione si aggiunge alla formazione prevista dall’articolo 37 D.Lgs. 81/2008 ed è destinata solo a chi utilizza direttamente le attrezzature che espongono a rischi particolari. ALLEGATO III | IL SISTEMA DEI CREDITI FORMATIVI: RICONOSCERE CIÒ CHE È GIÀ STATO FATTO Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 viene definito in modo organico il sistema dei crediti formativi, disciplinato dall’Allegato III, che rappresenta uno degli elementi di maggiore impatto pratico per aziende e lavoratori. L’obiettivo dichiarato è evitare duplicazioni inutili della formazione, riconoscendo i percorsi già svolti quando i contenuti risultano coerenti con quelli previsti dal nuovo Accordo. Il riconoscimento dei crediti consente infatti l’esonero totale o parziale dalla frequenza dei corsi, a condizione che vi sia evidenza documentale, come un attestato valido, dal quale risulti chiaramente il percorso formativo già effettuato, rilasciato dall’ente formatore. L’Allegato III introduce una classificazione chiara dei crediti, distinguendo tra: • credito totale, che comporta l’esonero completo dalla frequenza del corso o dell’aggiornamento previsto; • credito parziale, che riconosce una parte della formazione già acquisita e richiede l’integrazione delle ore mancanti; • frequenza, quando non sono individuabili corrispondenze tra la formazione pregressa e quella prevista dal nuovo Accordo. Il sistema dei crediti si applica a tutte le principali figure della prevenzione: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, RSPP, ASPP e coordinatori per la sicu- • l’e-learning è ammesso per: o formazione generale dei lavoratori; o formazione specifica solo per rischio basso; o dirigenti; o datori di lavoro; o RSPP limitatamente al modulo A. Per i corsi di aggiornamento: o in generale sono ammesse tutte le forme; restano però ferme le esclusioni specifiche previste dall’Accordo (ad esempio: e-learning vietato per i preposti). Per RSPP e ASPP, l’Accordo consente il ricorso all’e-learning esclusivamente per il modulo A, mentre il modulo B, i moduli specialistici e il modulo C devono essere svolti in presenza o in videoconferenza sincrona. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA L’Accordo disciplina il riconoscimento dei crediti formativi per: • corsi effettuati ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per preposti e dirigenti; • datori di lavoro RSPP; • RSPP, con esclusione del modulo C. È inoltre previsto uno specifico riferimento alla formazione dei lavoratori somministrati, demandato alle disposizioni di dettaglio dell’Accordo. ALLEGATO I | FORMAZIONE RSPP E ASPP: QUANDO IL TITOLO DI STUDIO ESONERA DAI CORSI L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce un chiarimento importante sul tema degli esoneri dalla formazione per RSPP e ASPP, rimandando esplicitamente all’Allegato I, che elenca le classi di laurea valide ai fini dell’esonero. In particolare, l’Accordo stabilisce che alcuni titoli universitari consentono l’esonero dalla frequenza del modulo A e del modulo B, sia comune sia specialistico, come previsto dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008. Rientrano tra questi le lauree magistrali e specialistiche dell’area tecnica, tra cui diverse classi di ingegneria, oltre ai diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria e Architettura. L'esonero non è automatico per qualunque titolo, ma è rigorosamente limitato alle classi indicate nell’Allegato I. L’Accordo chiarisce inoltre che l’esonero può derivare anche da master universitari, corsi di specializzazione o perfezionamento, purché l’università certifichi formalmente l’equivalenza dei contenuti e della durata rispetto ai moduli previsti. Restano infine esonerati dalla frequenza dei moduli A, B e C anche coloro che abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza per almeno cinque anni in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
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