Regolamento Macchine: come cambia la valutazione dei rischi IL NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE AMPLIA GLI ASPETTI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, INCLUDENDO SOFTWARE, SISTEMI DI COMANDO, ALTERAZIONI E PERDITA DELLA CONNESSIONE ed EN 81-41, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla GUUE, costituiscono oggi il riferimento tecnico specifico per questa tipologia di prodotto, e la loro applicazione garantisce presunzione di conformità ai RESS della Direttiva Macchine. Nella versione attuale, tuttavia, non potranno beneficiare pienamente della presunzione di conformità ai RESS del nuovo Regolamento Macchine. Ciò non significa che il fabbricante debba «reinventare» le soluzioni di sicurezza già elaborate dalla norma. Le EN 81-41 ed EN 81-42 possono comunque costituire un riferimento tecnico fondamentale anche nella valutazione dei rischi; in assenza dell’armonizzazione al nuovo Regolamento Macchine, resta però in capo al fabbricante l’onere di dimostrare la conformità ai requisiti essenziali applicabili. Questa situazione rappresenta oggi un problema concreto soprattutto per i piccoli produttori e per gli assemblatori, che possono disporre di competenze tecniche adeguate alla costruzione dell’impianto ma non necessariamente di una struttura interna dedicata alla complessa attività di valutazione e documentazione richiesta dal nuovo quadro regolamentare. La disponibilità quanto prima di norme armonizzate specifiche diventa quindi non soltanto una questione normativa, ma una necessità industriale. DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLA DOCUMENTAZIONE La logica di base rimane quella della EN ISO 12100 e, per gli impianti di sollevamento, delle metodologie consolidate nel settore. Il fabbricante deve identificare i pericoli, stimare e valutare i rischi, individuare le misure di riduzione del rischio e verificare che il rischio residuo sia accettabile. Con il nuovo Regolamento, tuttavia, la valutazione dovrà essere particolarmente dettagliata anche per gli aspetti software e hardware. La maggiore attenzione richiesta dal Regolamento non deve essere confusa con la necessità di descrivere analiticamente ogni elemento della macchina. La documentazione deve essere proporzionata al rischio e deve consentire di comprendere perché le soluzioni adottate sono sufficienti a soddisfare i requisiti applicabili. Quando una norma tecnica fornisce già una soluzione riconosciuta per un determinato rischio, il fabbricante dovrebbe poter documentare l’applicazione di quella soluzione, anziché ripetere integralmente l’analisi tecnica che ha portato alla sua elaborazione. L’approfondimento diretto diventa particolarmente importante nei casi in cui il prodotto si discosta dalla soluzione normativa o quando non esiste una norma specifica applicabile. I NUOVI REQUISITI DA CONSIDERARE Tra i requisiti che meritano particolare attenzione vi sono quelli relativi all’ergonomia, alla protezione da alterazioni, ai sistemi di comando, L’ENTRATA in applicazione del Regolamento (UE) 2023/1230 introduce alcune novità importanti nel modo in cui il fabbricante deve affrontare la valutazione dei rischi. Per il settore ascensoristico il tema non è nuovo: la valutazione dei rischi costituisce da tempo il punto di partenza della progettazione sicura ed è alla base dell’approccio delle norme della serie EN 81. Il nuovo Regolamento rende più esplicita l’esigenza di considerare, nella valutazione dei rischi, anche aspetti che negli ultimi anni hanno assunto maggiore rilevanza, quali software, configurazione dei sistemi di comando, cybersecurity, modifiche hardware e possibili accessi o interventi da remoto. Ciò non significa, però, che ogni fabbricante debba ricominciare da zero né che la valutazione dei rischi debba sostituire le norme tecniche. LA NORMA TECNICA RIMANE LA VIA MAESTRA Quando esiste una norma armonizzata applicabile alla macchina, essa costituisce la via maestra per tradurre i requisiti essenziali di sicurezza del Regolamento in soluzioni tecniche concrete. La norma consente infatti di utilizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze sviluppato dagli esperti del settore e rende più semplice e uniforme la dimostrazione della conformità. Questa considerazione è particolarmente importante per le piattaforme elevatrici. Le EN 81-42 32 NORMATIVA DI PAOLO TATTOLI* E GIUSEPPE IOTTI**
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