ANACAM MAGAZINE - n. 3 luglio | settembre 2026

33 ogni intervento di manutenzione debba essere trattato come una modifica della macchina. La sostituzione di un componente con uno identico o previsto dal fabbricante come compatibile rientra normalmente nella manutenzione. Analogamente, la configurazione di parametri già previsti dal software secondo i limiti e le modalità stabilite dal fabbricante non costituisce, di per sé, una modifica del software. SICUREZZA E AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI DI COMANDO – RESS 1.2.1 È probabilmente questo il requisito destinato a richiedere il maggiore cambiamento culturale. Il Regolamento considera non soltanto i guasti dell’hardware, ma anche gli errori nella logica del sistema di comando, le condizioni prevedibili di utilizzo e gli interventi che possano alterarne il comportamento. È però importante evitare una sovrapposizione tra concetti diversi. Modificare il software significa intervenire sul programma, sulla logica o sulla sua struttura; configurare un parametro previsto dal software è normalmente un’attività diversa. Non tutti i parametri, tuttavia, hanno la stessa rilevanza ai fini della sicurezza. Un parametro deve essere impostato entro i limiti previsti dal sistema e secondo modalità che impediscano configurazioni pericolose. Ma ciò non significa che ogni regolazione effettuata dal tecnico debba comportare una nuova analisi dei rischi: ciò produrrebbe un aggravio procedurale difficilmente sostenibile senza necessariamente migliorare la sicurezza. Particolare attenzione deve essere invece riservata ai parametri che possono incidere su una funzione di sicurezza o modificarne i limiti di funzionamento. In questi casi il rapporto tra parametro, funzione e rischio deve essere chiaramente identificato nella valutazione. Occorre anche distinguere il software che realizza direttamente una funzione di sicurezza dal software di comando che non svolge una funzione di sicurezza ma il cui malfunzionamento potrebbe comunque generare una situazione pericolosa. Il primo richiede evidentemente un livello di approfondimento maggiore; il secondo deve essere considerato nella misura in cui il suo comportamento possa influire sulla sicurezza. Questa distinzione è particolarmente importante per il settore ascensoristico, nel quale la scelta di mantenere, ove possibile, funzioni di sicurezza indipendenti e affidate a dispositivi dedicati può rendere più semplice la dimostrazione della sicurezza dell’insieme. Il requisito 1.2.1 introduce la possibilità di una registrazione di tracciamento (tracing log) dei dati generati in relazione a un intervento e delle versioni del software di sicurezza caricate dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio. Tale registrazione deve essere resa disponibile per cinque anni dopo il caricamento del software, esclusivamente ai fini della dimostrazione della conformità, a fronte di una richiesta motivata dell’Autorità nazionale competente. Per il settore ascensoristico e delle apparecchiature di sollevamento si apre così una prospettiva nuova: la valutazione dei rischi dovrà individuare non soltanto i pericoli meccanici, elettrici o funzionali tradizionalmente considerati, ma anche quali componenti hardware, software, parametri e interfacce siano rilevanti per la sicurezza e quali conseguenze potrebbe avere una loro modifica. MANCANZA DI ALIMENTAZIONE O DI CONNESSIONE ALLA RETE DI COMUNICAZIONE – RESS 1.2.6 Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dal requisito 1.2.6, che considera non soltanto la mancanza dell’alimentazione, ma anche la perdita della connessione alla rete di comunicazione. Per le apparecchiature tradizionali questo potrebbe non comportare particolari conseguenze. Nel momento in cui determinate funzioni dipendono dalla comunicazione con sistemi esterni, la perdita all’accesso alle parti della macchina e al comando automatico delle operazioni di sollevamento. Tali RESS non risultano attualmente o integralmente coperti dalle EN 81-41 ed EN 81-42. In attesa della revisione delle due norme per tener conto dei nuovi requisiti del Regolamento Macchine, gli aspetti non coperti dovranno essere oggetto di una specifica valutazione dei rischi, al fine di dimostrare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute applicabili. ERGONOMIA – RESS 1.1.6 Il requisito relativo all’ergonomia non rappresenta una novità assoluta, ma il nuovo Regolamento ne rafforza l’importanza. Nella valutazione dovranno essere considerate le caratteristiche fisiche e cognitive dell’utilizzatore, le posture, gli sforzi, la visibilità, l’accessibilità dei comandi e le condizioni nelle quali le operazioni di installazione, manutenzione, regolazione e soccorso vengono effettuate. Per le apparecchiature di sollevamento non si tratta quindi soltanto di valutare l’utilizzatore durante il normale impiego, ma anche le attività svolte dal personale incaricato della manutenzione, della regolazione e del soccorso. PROTEZIONE DA ALTERAZIONI – RESS 1.1.9 Il nuovo requisito introduce un’attenzione particolare alla possibilità che hardware, software o dati rilevanti per la sicurezza vengano alterati, accidentalmente o deliberatamente. La valutazione deve invece concentrarsi sulle alterazioni che possono incidere sulla sicurezza. Occorre individuare quali componenti, impostazioni, software o dati siano effettivamente rilevanti per la sicurezza e quali misure impediscano che un intervento non autorizzato possa generare una situazione pericolosa. Devono inoltre essere considerate le modalità di accesso, locale o remoto, e le esigenze di protezione e tracciabilità degli interventi. Questo non significa che 33

RkJQdWJsaXNoZXIy NDUyNTU=