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Gestione dell'impianto


Installazione e messa in esercizio

Un ascensore deve essere progettato ed installato conformemente alle disposizioni della direttiva ascensori 2014/33/UE e del DPR 162/99, nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute fissati dalla direttiva.

Al completamento delle fasi di progettazione e installazione, l’installatore deve rilasciare al proprietario dell’impianto la dichiarazione di conformità UE, i cui contenuti possono variare in funzione della procedura di valutazione della conformità applicata.

Essa contiene in ogni caso, obbligatoriamente:

  • nome e indirizzo dell’installatore;
  • descrizione dell’ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie ed ubicazione;
  • anno di installazione;
  • tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l’ascensore (in particolare le “norme armonizzate” eventualmente utilizzate);
  • l’indicazione dell’organismo notificato coinvolto nella procedura di valutazione della conformitĂ  alla direttiva;
  • nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell’installatore, luogo e data della firma.

Per l’installazione di un nuovo ascensore non è dovuta l’emissione da parte dell’installatore di una dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08: l’unica dichiarazione di conformità che egli può e deve emettere è quella UE prevista dalla direttiva europea.

Contestualmente alla produzione della dichiarazione di conformità UE, l’installatore provvede alla marcatura CE da apporre all’interno della cabina in modo chiaro e visibile, accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato che è intervenuto secondo le modalità previste dalla procedura di valutazione della conformità.

Insieme alla documentazione tecnica, l’installatore deve consegnare al proprietario dell’impianto:

  • il libretto di uso e manutenzione dell’impianto, completo dei disegni e degli schemi necessari al suo normale utilizzo, nonchĂ© alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso;
  • le attrezzature e gli accessori speciali essenziali (quali, ad esempio, i tastierini da applicare al quadro di comando indispensabili per lo sblocco, la regolazione e la programmazione delle manovre dell’ascensore) per poter regolare l’impianto, eseguirne la manutenzione e utilizzarlo in condizioni di sicurezza.

Per quanto riguarda, invece, i montacarichi, le piattaforme elevatrici e i servoscala, la procedura di certificazione è diversa perchĂ© sono impianti che devono essere conformi ai requisiti di sicurezza della "direttiva macchine" 2006/42/CE, recepita in Italia con il d. lgs. n. 17/2010. Diversamente da quanto previsto per gli ascensori, per le macchine la dichiarazione di conformitĂ  CE è emessa dal fabbricante, non dall'installatore. Alcuni fabbricanti di piattaforme elevatrici condizionano la consegna della dichiarazione di conformitĂ  al rilascio da parte dell'installatore di una dichiarazione di corretta installazione secondo le istruzioni di montaggio fornite dal fabbricante stesso. Si tratta però di un atto che non ha nulla a che vedere con la richiamata dichiarazione di conformitĂ  al D.M. 37/08 e non ha rilevanza esterna. 

Dopo gli adempimenti relativi alla certificazione della conformitĂ , per poter mettere in esercizio l’impianto l’art. 12 del DPR 162/99 obbliga il proprietario a predisporre un’apposita comunicazione da inviare al Comune competente per territorio. La comunicazione deve farsi entro 60 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformitĂ  da parte dell’installatore e deve contenere:

a) l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;

b) la velocitĂ , la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;

c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17;

d) la copia della dichiarazione di conformitĂ  UE;

e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto, che abbia accettato l’incarico;

f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l’incarico.

L’ufficio competente del Comune assegna all’impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

Il numero di matricola deve essere apposto in cabina all’interno di una targa identificatrice dell’impianto.

Il proprietario dell’impianto dovrà poi comunicare al Comune le eventuali modifiche che dovessero occorrere durante la vita dell’impianto (cambio della ditta di manutenzione, cambio del soggetto incaricato della verifica periodica, modifiche costruttive dell’impianto).

Qualora la comunicazione al Comune non venisse effettuata entro il termine di 60 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità UE, la documentazione sopra elencata dalla lettera a) alla lettera f) deve essere integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto.

Anacam ha predisposto un modello di comunicazione al Comune relativa alla messa in esercizio dell’impianto, conforme all’art. 12 del DPR 162/99 e che tiene conto delle modifiche introdotte sia dal D.P.R. 214/10 che dal D.P.R. 23/17. Prima di utilizzare tale modello accertarsi che il Comune competente per territorio non pretenda che sia utilizzato esclusivamente il modello eventualmente elaborato dagli stessi uffici comunali.