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Le regole di Anacam

CAPO I "dell'Associazione"

Art. 1 - Costituzione

È costituita l’ANACAM, Associazione di cui fanno parte:

  1. le imprese di costruzione, installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, servoscala e altri apparecchi simili, scale e marciapiedi mobili;
  2. le imprese di produzione e distribuzione della componentistica per gli impianti di cui alla lettera a);
  3. le imprese di progettazione di impianti di elevazione e quelle che prestano servizi specialistici alle imprese del settore.
Art. 2 - Finalità

L'ANACAM persegue le seguenti finalità:

  1. tutelare gli interessi delle imprese associate – in modo particolare di quelle classificate come micro, piccole e medie imprese ai sensi della normativa europea – rappresentandole nei confronti di enti e organismi pubblici e privati e degli stakeholder in generale;
  2. promuovere iniziative per tutelare la sicurezza degli utenti degli impianti;
  3. provvedere allo studio, collaborare per la risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, legale e sociale riguardanti gli associati;
  4. raccogliere documenti ed elaborare dati, notizie ed ogni genere di informazione che possa risultare di interesse per l’attività della Associazione, anche per quanto concerne processi di produzione, promuovendo la diffusione di pubblicazioni o la compilazione di bollettini, mantenendo contatti con enti, associazioni o istituti nazionali ed esteri operanti nel settore;
  5. fornire assistenza agli Associati con facoltà di trattare e risolvere, su richiesta, eventuali controversie individuali e collettive;
  6. favorire i contatti e la collaborazione tra gli Associati con riunioni periodiche, congressi, ecc.;
  7. assumere le opportune iniziative per favorire lo sviluppo dell’istruzione tecnica e professionale nel settore;
  8. promuovere la costituzione e la partecipazione in società, enti ed associazioni aventi finalità compatibili con il proprio oggetto sociale;
  9. promuovere l’adozione di un codice etico cui gli associati sono chiamati ad uniformarsi nell’interesse dell’Associazione e degli utenti del settore;
  10. promuovere l’adozione di una carta dei servizi cui gli associati sono chiamati ad uniformarsi nell’interesse degli utenti e dell’Associazione.

L'Associazione non ha finalità di lucro o politiche ed è costituita senza limiti di durata.

Art. 3 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea nazionale dei delegati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. le assemblee regionali degli associati;
  4. la Giunta Esecutiva;
  5. il Presidente;
  6. i Vicepresidenti;
  7. il Segretario Generale;
  8. il Segretario Amministrativo;
  9. il Direttore;
  10. i Presidenti delle sezioni regionali;
  11. il Comitato di controllo dei conti;
  12. il Collegio dei Probiviri.
  13. I casi di incompatibilità tra le cariche sociali sono determinati dal presente Statuto.

    3.1 Le cariche sociali vengono esercitate gratuitamente e sono attribuite alla persona. Il mandato decade in caso di perdita della qualità di associato da parte dell’impresa cui la persona che esercita la carica sociale fa capo.

    Il mandato decade altresì se l’impresa associata all’Anacam, per qualsiasi ragione, ritira alla persona che ricopre la carica associativa la delega a rappresentarla.

    Le persone che rivestono a qualunque titolo qualità di organo dell’associazione si impegnano a svolgere il loro mandato nell’esclusivo interesse della stessa e nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Sede dell’Associazione
La sede dell'ANACAM è in Roma.
Art. 5 – Decentramento

Gli Associati che esercitano la propria attività in una Regione organizzano una sezione regionale dell’Associazione che opera nel rispetto delle attribuzioni e delle regole del presente Statuto.

CAPO II "degli Associati"

Art. 6 - Condizioni di ammissione

6.1 Possono essere ammesse a fare parte dell’associazione tutte le imprese che esercitano in maniera prevalente una delle attività di cui all’art. 1 del presente statuto.
Le imprese le quali, in ragione della loro entità o dimensione, dispongono di strutture operative in molteplici località del territorio nazionale, fanno parte unicamente della sezione regionale nel cui territorio hanno la sede legale.

6.2 Le imprese che intendono essere ammesse a far parte dell’ANACAM presentano domanda di ammissione alla sede nazionale. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere della sezione regionale competente per territorio, e assunte eventualmente ulteriori informazioni, decide sulla domanda di ammissione, comunicandone l’esito all’impresa richiedente.
Contro il provvedimento di reiezione della domanda può essere proposta impugnazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente.

6.3 Il pagamento della quota di iscrizione è condizione indispensabile per il perfezionamento della domanda di ammissione.

Art. 7 - Domanda di Ammissione

7.1 Nella domanda di ammissione devono essere indicati:

  1. la ragione sociale e la denominazione dell'impresa;
  2. la sede legale e/o operativa dell’impresa e delle eventuali strutture operative di cui all'art. 6.1, secondo comma;
  3. l’eventuale adesione ad altre associazioni di settore;
  4. l’eventuale esistenza di imprese controllate dall’impresa o da uno o più dei suoi soci, operanti nel settore, e/o l’appartenenza a un gruppo operante nel settore;
  5. i riferimenti di almeno tre imprese associate che presentano il richiedente, di cui almeno due facenti parte della sezione regionale di appartenenza.

7.2 Alla domanda deve essere allegata la documentazione seguente:

  1. dichiarazione sottoscritta dal richiedente dalla quale risulti l'esercizio, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, di una delle attività di cui all'art. 1 del presente Statuto, in conformità a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti;
  2. certificato della Camera di Commercio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda, dal quale risulti la data dell'avvenuto inizio dell'attività e l’abilitazione all’esercizio dell’impresa;
  3. dichiarazione di accettazione di tutte le norme contenute nel presente Statuto, nel regolamento e copia del codice etico sottoscritto per accettazione;
  4. dichiarazione nella quale è indicato il responsabile dell'impresa e, nell'ipotesi che le due persone non coincidano, il delegato a rappresentare l'impresa in seno all'Anacam;
  5. documentazione richiesta dal Regolamento per la determinazione della quota contributiva annuale;
  6. la prova del pagamento della quota di iscrizione, che verrà restituita nel caso di reiezione della domanda.

7.3 Con la sottoscrizione della domanda di adesione, l’impresa si impegna a pagare regolarmente, senza ritardi, le diverse rate della quota associativa.

7.4 L’impresa richiedente e le sue controllate/collegate possono chiedere di pagare una sola quota di iscrizione, determinata in base alla somma dei rispettivi fatturati. In questo caso, l’impresa avrà diritto ad un solo voto nell’Assemblea della sezione regionale di appartenenza.

Art. 8 - Diritti degli associati

8.1 L’adesione all’Associazione non pregiudica in alcun modo il diritto alla libera iniziativa economica dell’Associato.

8.2 Tutti e solo gli associati, e per essi la persona delegata a rappresentare l'impresa in seno all'Anacam, hanno diritto di voto nell’Assemblea della sezione regionale e sono eleggibili a tutte le cariche sociali purché non ricoprano cariche negli organi direttivi di altre Associazioni di settore. Tale incompatibilità vale anche se gli incarichi in altre Associazioni sono assunti da un’altra persona dell’impresa associata.

8.3 Ogni associato ha diritto di usufruire dei servizi erogati dall’Associazione, purché sia in regola con il pagamento della quota associativa.

8.4 L’associato può formulare richieste al Consiglio Direttivo, richiedere pareri e assistenza in relazione all'attività esercitata e avvalersi di tutti i servizi dell'Associazione.

Art. 9 - Doveri degli associati

9.1 Gli associati devono tempestivamente corrispondere la quota annuale associativa in una o più rate, secondo le date e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

9.2 I mutamenti di ragione sociale, di rappresentanza dell'impresa nonché il mutamento della persona delegata in seno all'Anacam, devono essere comunicati entro 15 giorni alla sede nazionale dell’Associazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di associato

10.1 La qualità di associato si perde:

  1. automaticamente, per cessazione dell'attività dell'associato o per perdita delle qualità previste dal presente Statuto;
  2. per recesso volontario;
  3. per espulsione.

Il recesso volontario deve essere comunicato al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata.

10.2 Il mancato pagamento dei contributi associativi per oltre sei mesi successivi alla scadenza della rata comporta la messa in mora e la sospensione dei servizi dell’Associazione. In caso di perdurante morosità, si provvederà poi all’applicazione degli interessi di mora al tasso del Prime Rate ABI maggiorato di tre punti percentuali e all’ingiunzione di pagamento. Qualora non venga dato riscontro all’ingiunzione di pagamento, l’Associazione provvederà all’espulsione per morosità e al recupero del credito maturato.

10.3 La cessazione di attività, il recesso volontario e l'espulsione non liberano l'associato dall'obbligo di corrispondere le quote associative relative all'anno in corso.

Art. 11 - Associati onorari

Su proposta del Consiglio Direttivo o di un quinto degli associati l'Assemblea può nominare uno o più associati onorari.

Gli associati onorari possono essere persone fisiche o giuridiche. Essi non hanno diritto di voto, non sono tenuti alle indicazioni e alle allegazioni di cui all'art. 7 e sono esenti dal pagamento delle quote di iscrizione e associativa.

Essi non possono assumere cariche sociali fatta eccezione per la carica di proboviro.

Art. 11bis - Soci affiliati

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’adesione all’Associazione di soci affiliati. Possono diventare soci affiliati anche imprese straniere senza una sede nel territorio italiano oppure associazioni di categoria di paesi esteri. Il socio affiliato non ha diritto di voto e. Il Consiglio Direttivo stabilisce caso per caso l’ammontare della quota annua eventualmente dovuta dal socio affiliato e i servizi cui può accedere.

CAPO III "degli Organi dell’Associazione"

Art. 12 – Assemblea

12.1 L’Assemblea nazionale si compone di tutti i delegati eletti a questo scopo nelle Assemblee regionali, in accordo con quanto previsto in merito dal Regolamento. Ogni delegato ha diritto ad un voto.

12.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente una volta all’anno per l’approvazione del budget e del bilancio, entro sei mesi dalla fine dell’anno. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta al Presidente almeno i due terzi del Consiglio Direttivo ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 degli associati ai sensi dell’art. 20 c.c..

La convocazione dell’Assemblea viene fatta per PEC o per posta elettronica ordinaria, almeno venti giorni prima della data fissata. Nei casi d’urgenza, da motivare nell’avviso di convocazione, l’Assemblea può essere convocata come sopra ma con preavviso di quindici giorni.

12.3 L’Assemblea, prima dell’inizio dei lavori all’ordine del giorno, nomina l’Associato che dovrà presiederla e gli scrutatori. Segretario dell’Assemblea sarà il Segretario Generale.

12.4 L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti i due terzi dei delegati designati dalle sezioni regionali. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in presenza della metà più uno dei delegati.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza dei voti validi.

Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Le votazioni relative alle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente si svolgono secondo le norme previste dal Regolamento che viene approvato dall’Assemblea a maggioranza dei presenti e costituisce appendice integrante ed essenziale del presente Statuto.

12.5 Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12.6 Nelle deliberazioni di approvazione del budget e del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti non hanno diritto di voto.

Lo svolgimento e le delibere dell’Assemblea sono documentati da verbale sottoscritto da chi la presiede e dal Segretario Generale.

12.7 L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

  1. esprime le indicazioni di massima sulle attività in ordine alle quali ritiene opportuno sollecitare l'attenzione del Consiglio Direttivo e degli organismi regionali, deliberando eventuali direttive;
  2. esamina e delibera sul bilancio annuale e sul budget, nonché sulle relative relazioni;
  3. elegge, a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente:
  4. elegge tre Controllori dei Conti effettivi e due supplenti;
  5. elegge tre Probiviri effettivi e due supplenti;
  6. ratifica l'ammontare della quota associativa relativa all'anno in corso deliberata dal Consiglio Direttivo;
  7. delibera il conferimento di facoltà straordinarie al Consiglio Direttivo;
  8. ratifica, se del caso, le deliberazioni prese d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
  9. ratifica, qualora se ne sia determinata la necessità, la quota di contribuzione straordinaria a carico degli associati proposta dal Consiglio Direttivo;
  10. delibera l'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo e gli altri componenti degli organi associativi;
  11. delibera sulle mozioni non all’ordine del giorno avanzate e sottoscritte da almeno un quinto degli associati presenti;
  12. delibera sulle proposte di scioglimento dell'Associazione e di revisione dello Statuto;
  13. approva il codice etico dell’Associazione cui tutti gli associati sono chiamati a uniformarsi;
  14. delibera sulle proposte di modifica del regolamento.
Art. 13 - Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Esso si compone di dodici membri di cui undici eletti, tra i delegati, dall’Assemblea. Il dodicesimo viene indicato, immediatamente prima dello svolgimento delle elezioni degli altri membri del Consiglio, dal Gruppo dei Giovani Imprenditori tra i suoi associati. Egli fa parte del
Consiglio con pari dignità e diritti degli altri componenti. In caso di mancata costituzione del Gruppo, il Consiglio direttivo una volta insediato nomina una persona con le caratteristiche richieste.

13.2 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri
diordinaria e straordinaria amministrazione. È altresì delegato a svolgere le speciali attività che siano deliberate dall’Assemblea.
Esso ha la più ampia facoltà di delegare i propri poteri, fissandone i limiti per materia e valore, al Presidente o ai Vicepresidenti, al Segretario Generale, al Direttore e ai singoli consiglieri, anche riuniti in appositi gruppi di lavoro.

13.3 Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

  1. cura le attività dell'Associazione ed il perseguimento concreto dei fini statutari;
  2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e assume, sotto la propria responsabilità e salva la ratifica da parte dell'Assemblea, le deliberazioni d'urgenza;
  3. mantiene i rapporti con i Presidenti delle sezioni regionali svolgendo funzioni di vigilanza, di cooperazione e di assistenza nello svolgimento di tutte le attività ad esse riservate o affidate ai sensi del presente Statuto;
  4. stabilisce l'ammontare della quota associativa relativa all'anno in corso e la comunica all’Assemblea;
  5. propone all’Assemblea, in caso di necessità, l’ammontare di una quota straordinaria;
  6. indirizza la gestione amministrativa dell’Associazione curata dal Segretario Amministrativo, esamina il bilancio e il budget e le relative relazioni predisposte dal Segretario Amministrativo e Segretario Generale e trasmette il bilancio al Comitato dei controllori dei conti;
  7. approva la relazione annuale redatta dal Segretario Generale da sottoporre all’Assemblea;
  8. delibera sulla costituzione di uffici e/o società e rappresentanze per il perseguimento degli scopi associativi, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea. A tal riguardo, può anche assumere personale esterno all'Associazione, conferirgli poteri ed attribuirgli incarichi direttivi;
  9. recepisce le istanze e le iniziative degli associati e, se del caso, prende i provvedimenti conseguenti;
  10. propone all’Assemblea la nomina di associati onorari;
  11. propone all’Assemblea in caso di necessità, l'ammontare di una quota straordinaria;
  12. redige ed aggiorna il codice etico dell’Associazione e lo sottopone all’Assemblea per l'approvazione;
  13. adempie a tutte le attribuzioni ad esso demandate dal presente Statuto o dall’Assemblea;
  14. indica la persona del Direttore dell’Associazione, fissandone il compenso ed attribuendone le relative funzioni nel rispetto del presente Statuto;
  15. nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto e tra i suoi membri, due Vice-Presidenti, il Segretario Generale ed il Segretario Amministrativo;
  16. costituisce, se ed in quanto lo ritenga opportuno, il centro studi, la rivista di settore ed ogni organismo idoneo a sviluppare, propagandare e diffondere le conoscenze, i traguardi e le aspettative della associazione, determinandone compiti e poteri e nominando i relativi direttori e rappresentanti.
  17. delibera in merito alle domande di ammissione che pervengono alla sede nazionale, dopo aver acquisito il parere della sezione regionale competente per territorio.

13.4 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente a mezzo di posta elettronica ordinaria da inviare almeno quindici giorni prima della riunione.
In caso d'urgenza, il Consiglio può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.
Il Consiglio si riunisce altresì quando ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti.
La riunione è valida anche senza convocazione, allorché siano presenti tutti i membri del Consiglio.

13.5 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri tra cui, obbligatoriamente, almeno uno tra il Presidente ed i due Vicepresidenti. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente più anziano.
La riunione è valida anche se effettuata per il tramite di servizi telefonici o telematici che pongano i consiglieri in grado di discutere e deliberare a distanza, quali audio o video conferenze.

13.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce con la periodicità fissata dal Regolamento e, analogamente, convoca i Presidenti delle sezioni regionali.

13.7 I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Essi prestano gratuitamente la loro opera, salvo il diritto di ripetizione delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.
La carica di consigliere è incompatibile con quella di controllore dei conti e di proboviro.

13.8 Qualora, per qualsiasi ragione, venga a decadere uno dei membri per cessazione della qualità di associato dell’impresa, ovvero per cessazione della delega, conferita dall'impresa associata, a rappresentarla in seno all'Anacam, il Consiglio delibera la nomina di un nuovo consigliere scegliendolo tra gli Associati e sottoponendo a ratifica tale nomina alla prima Assemblea successiva.

Qualora venga a mancare un numero di consiglieri superiore alla metà dei suoi componenti il Consiglio è automaticamente decaduto e resta in carica solo per l’ordinaria gestione. Il Presidente, o chi ne abbia i poteri ai sensi del presente Statuto, deve convocare immediatamente l’Assemblea dei delegati per la rielezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

È eletto Presidente il capolista della lista vincitrice nella elezione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva.

14.2 Il Presidente:

  1. convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
  2. indice le elezioni del Consiglio Direttivo e ne dà prontamente notizia alle sezioni regionali dell'Associazione;
  3. convoca il Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività;
  4. rappresenta l’Associazione dinanzi a enti pubblici o privati, altre associazioni e in convegni, ovvero delega uno dei Vicepresidenti o il Segretario Generale a rappresentarlo a sua volta;
  5. sottoscrive, con il Segretario Amministrativo, il bilancio annuale e il budget;
  6. cura l’osservanza delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo in collaborazione con il Segretario Generale e il Segretario Amministrativo;
  7. sta in giudizio per conto dell’Associazione e nomina gli avvocati difensori della stessa;
  8. conferisce l’incarico al Direttore dell’Associazione indicato su scelta del Consiglio Direttivo.

14.3 Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte da due Vicepresidenti.
I Vicepresidenti vengono eletti a maggioranza dal Consiglio e durano in carica due anni.
Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di cessazione o dimissioni dello stesso e fino alla rielezione del nuovo Presidente da parte dell’Assemblea.

Art. 15 Giunta Esecutiva

15.1 La Giunta Esecutiva è composta di diritto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Segretario Generale e dal Segretario Amministrativo.

15.2 La Giunta coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e si riunisce ogni volta che sia convocata dal Presidente.

Essa non ha funzioni deliberative e le sue riunioni si svolgono con le formalità di volta in volta decise dal Presidente.

15.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare parte delle sue funzioni alla Giunta Esecutiva, con esclusione delle lettere f), g), j), d), l), del punto 13.3.

Art. 16- Segretario Generale

16.1 Il Segretario Generale viene eletto a maggioranza dal Consiglio, tra i propri componenti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

16.2 Il Segretario Generale nell’ambito delle direttive del Consiglio Direttivo promuove le iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi indicati nel presente Statuto nell’ambito delle seguenti attribuzioni, che può delegare anche in parte al Direttore dell’Associazione con l’approvazione del Consiglio Direttivo:

  1. sovrintende agli affari generali dell’Associazione;
  2. redige i verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, e ne cura la sottoscrizione;
  3. predispone la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’anno, che viene presentata all’Assemblea annuale insieme al rendiconto finanziario;
Art. 17 - Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo è responsabile della gestione amministrativa dell’Associazione, nell’ambito degli indirizzi dati dal Consiglio Direttivo; può delegare anche in parte le proprie attribuzioni al Direttore Generale, con l’approvazione del Consiglio Direttivo.
In particolare, il Segretario Amministrativo:

  1. controlla la contabilità dell’Associazione;
  2. autorizza pagamenti ed incassi;
  3. gestisce i rapporti di lavoro del personale dipendente dell’Associazione;
  4. redige il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo, con le rispettive relazioni, per l’esame degli organi preposti;
  5. assicura il rispetto delle normative amministrative, fiscali e giuslavoristiche vigenti.
Art. 18 - Comitato di controllo dei conti

18.1 Il Comitato di controllo dei conti viene eletto dall’Assemblea e si compone di tre membri effettivi e due supplenti.I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.
I Controllori durano in carica tre anni.

18.2 Il Comitato deve riunirsi almeno una volta l'anno entro il 15 maggio e controlla la regolarità, anche formale, della gestione economico-finanziaria, la conformità della stessa al budget approvato dall'Assemblea e la corrispondenza del bilancio alle operazioni effettuate, redigendo apposita relazione che viene trasmessa all'Assemblea.
Ciascun membro del Comitato ha diritto di accesso ai verbali del Consiglio Direttivo.

18.3 Qualora il Comitato, nell'effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionate, riscontri delle irregolarità, chiede i necessari chiarimenti al Direttore e al Segretario Amministrativo e ne informa, se del caso, il Consiglio Direttivo facendone espressa menzione nella propria relazione all'Assemblea.

18.4 Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri effettivi.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza di uno dei Controllori, subentra automaticamente il primo dei supplenti in ordine di anzianità anagrafica.
La carica di Controllore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nel Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Collegio dei Probiviri

19.1 Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea dei delegati, si compone di tre membri effettivi, che eleggono al proprio interno un Presidente, e di due supplenti.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni.
Il Collegio è validamente costituito con l'intervento di tutti i membri effettivi.

19.2 Il Collegio dei Probiviri decide, inappellabilmente:

  1. sulle violazioni al presente Statuto ed al codice etico dell’Associazione da parte degli associati, su istanza di qualsiasi associato;
  2. sulle violazioni contestate agli organi dell'Associazione, previa delibera dell’Assemblea;
  3. sui provvedimenti di reiezione da parte del Consiglio Direttivo delle domande di ammissione di nuovi associati.

Esso, inoltre, è competente per promuovere una conciliazione su ogni controversia che possa insorgere tra gli Associati e tra gli Associati e l’Associazione.

19.3 Il Proboviro che si trovasse in conflitto di interessi con la questione che è chiamato a giudicare ha l’obbligo di astenersi. In questo caso subentrerà il proboviro supplente più anziano anagraficamente. In caso di controversia circa l’esistenza di conflitti di interessi, decide il Collegio dei Probiviri con l’astensione del proboviro interessato e l’intervento del supplente più anziano.
La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica, anche a livello regionale e di categoria.

19.4 Il Collegio dei Probiviri assicura il rispetto dei diritti alla difesa e del contraddittorio dell’associato la cui condotta è sottoposta al suo esame.
Il Collegio ha l’obbligo di redigere per iscritto le proprie decisioni e darne contestualmente congrua motivazione.
Il Collegio deve decidere in tempo ragionevole, espletate tutte le indagini e le ricerche che ritiene opportune.
Quando la questione forma oggetto di un procedimento avanti l’Autorità Giudiziaria, il procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri resta sospeso fino a quando non sia intervenuta sentenza definitiva.

19.5 L’associato sottoposto a procedimento ha diritto di farsi assistere da persona di fiducia, anche non associata.
Egli ha diritto di esaminare gli atti, di produrre scritti difensivi, memorie ed ogni documento ritenuto rilevante.

19.6 Quando oggetto dell’esame del Collegio dei Probiviri è l’operato del Consiglio Direttivo, l’Assemblea delega uno degli associati a sostenere l’accusa davanti al Collegio dei Probiviri.
I membri del Collegio dei Probiviri, se associati, non possono partecipare alle discussioni ed alle delibere assembleari concernenti la messa in stato di accusa del Consiglio Direttivo, di un qualsiasi altro organo dell’Associazione, di ciascuno dei componenti degli organi stessi ovvero di qualsiasi altro associato.

19.7 Il Collegio dei Probiviri, tenuto conto della gravità della violazione commessa, del danno ad essa conseguente per gli interessi dell’Associazione, della personalità dell’associato sottoposto ad inchiesta e della carica da questi ricoperta all’interno dell’Associazione, può infliggere le seguenti sanzioni:

  1. richiamo;
  2. censura;
  3. sospensione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
  4. espulsione.

Nell’arco di due anni, ed a prescindere dalla gravità della violazione commessa dall’associato, ad un secondo richiamo segue automaticamente una censura e ad una seconda censura segue automaticamente una sospensione.
La seconda sospensione, in qualunque momento intervenuta, comporta sempre l’espulsione dell’associato.

CAPO IV “dell’Organizzazione Regionale”

Art. 20 - Sezioni regionali

20.1 L’Assemblea regionale si compone degli associati che esercitano nel territorio della Regione una delle attività di cui all’art. 1 del presente Statuto.
La Sezione regionale ha sede presso l’impresa del Presidente regionale pro tempore.

20.2 L’Assemblea regionale si riunisce almeno una volta l’anno per eleggere i Delegati regionali all’Assemblea nazionale. Viene inoltre convocata per decisione del Presidente regionale o quando ne facciano richiesta almeno un quinto degli associati regionali che la compongono.

20.3 L’Assemblea regionale in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente o validamente rappresentata la metà degli aventi diritto.
In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.
Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea decida diversamente.

20.4 L’Assemblea regionale elegge tra gli associati della regione il Presidente della sezione regionale che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sceglie tra gli associati della regione un Segretario Organizzativo che lo coadiuva nella gestione delle attività regionali e lo sostituisce in caso di impedimento.
Il Presidente:

  1. convoca l’Assemblea regionale e la presiede;
  2. rappresenta l’Associazione nella Regione.

20.5 L’Assemblea promuove e attua progetti e iniziative di interesse regionale, con costi a carico del bilancio dell’Associazione nei limiti di budget definiti dal Regolamento.

20.6 L’Assemblea fornisce il proprio parere al Consiglio Direttivo nazionale in merito alle domande di ammissione presentate da imprese con sede nel territorio regionale.
L’Assemblea fornisce parere positivo al Consiglio Direttivo quando viene espresso il gradimento esplicito all’ammissione da parte della maggioranza degli associati della regione, oppure da almeno dieci associati della regione.

CAPO V Gruppo Giovani Imprenditori

Art. 22 Gruppo Giovani Imprenditori

Al Gruppo dei “Giovani Imprenditori” dell’Anacam possono iscriversi i figli di imprenditori effettivamente operanti nelle aziende familiari ed elementi direttivi con responsabilità di gestione dell’Azienda che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Art. 22.1 Finalità
Il Gruppo dei “Giovani Imprenditori” persegue le seguenti finalità:

  1. stimolare nei giovani imprenditori la consapevolezza etico-sociale, la libera iniziativa e lo spirito associativo;
  2. promuovere ogni iniziativa atta ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali e tecnici delle industrie anche istituendo commissioni di studio per il migliore inserimento dei giovani imprenditori nelle attività industriale ed economiche;
  3. mantenere contatti, per il raggiungimento degli scopi, con organismi similari ed in genere con le organizzazioni giovanili riconducibili alla sua attività.

Art. 22.2 Organizzazione
Il Gruppo dei “Giovani Imprenditori” codificherà la sua attività in un regolamento organizzativo, predisposto questo affinché tutta l’attività del gruppo sia correttamente integrata nel presente statuto.

CAPO VI “della Direzione Generale”

Art. 23- Direttore generale

Può essere conferito l’incarico di Direttore dell’Associazione a una persona giudicata idonea dal Consiglio Direttivo nazionale.
Il Direttore gestisce gli affari generali dell’Associazione e svolge le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, cui riferisce.

CAPO VII "del Patrimonio dell'Associazione"

Art. 24- Composizione del "del Patrimonio dell'Associazione"

Costituiscono patrimonio dell'Associazione i beni acquisiti a titolo oneroso o gratuito e per successione ereditaria.
Costituiscono, altresì, patrimonio dell'Associazione le quote e le contribuzioni ordinarie e straordinarie versate dagli associati.

Art. 25 - Amministrazione del Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è amministrato dal Consiglio Direttivo in conformità alle regole del presente Statuto e, comunque, secondo gli interessi superiori dell'Associazione.
Salvo diverse disposizioni del presente Statuto, i beni e le somme versate o comunque dovute a qualsiasi titolo all'Associazione non sono ripetibili.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati provvede a nominare un Collegio di tre liquidatori, i quali, in conformità a quanto dispone la legge, definiscono i rapporti pendenti e successivamente provvedono alla liquidazione dei beni. L'eventuale residuo attivo, su indicazione dell'Assemblea, è devoluto a enti pubblici o privati che svolgono attività assistenziale.

CAPO VIII "della Revisione dello Statuto e dello Scioglimento dell'Associazione"

Art. 26 - Revisione dello Statuto

Le proposte di revisione dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo ovvero da un quinto degli associati.
La proposta è trasmessa al Presidente dell'Associazione, il quale convoca l'Assemblea entro novanta giorni.
L’Assemblea delibera le modifiche allo Statuto con le maggioranze di cui all’art. 12.5. Essa può anche decidere, con maggioranza ordinaria, di rinviare la delibera ad altra Assemblea da convocarsi e di nominare al suo interno, fissando principi e criteri direttivi, una commissione con l’incarico di redigere le proposte di modifica.
In tal caso, le modifiche così proposte saranno oggetto di delibera in una successiva Assemblea la quale delibererà con le maggioranze di cui all’art. 12.5 del presente Statuto.

CAPO IX “Norme di rinvio”

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute e di società semplice.

CAPO X “Norme Transitorie”

Gli organi statutari in carica continuano le loro funzioni sino alla prossima assemblea elettiva.

Regolamento dell’ANACAM

  1. Definizione dei criteri per l’attribuzione e la ripartizione della quota associativa annuale.
  2. La ripartizione dei fondi destinati alle sezioni regionali.
  3. Lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.
  4. La periodicità di riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Presidenti Regionali.

Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea dell’Anacam, costituisce, quale appendice dello Statuto dell’Associazione, parte integrante ed essenziale dello stesso.

A. Definizione dei criteri per l’attribuzione e la ripartizione della quota associativa annuale.

La quota associativa annuale è calcolata nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei seguenti principi generali:

  1. garantire la copertura delle spese e lo svolgimento delle attività e iniziative dell’Associazione;
  2. garantire la maggiore equità e proporzionalità possibile nell’imputazione dei contributi dovuti dai singoli associati.

La quota associativa annuale è determinata per fasce di fatturato secondo il seguente criterio generale:

  1. una quota parte fissa, uguale per tutti o stabilita per ciascuna fascia di fatturato;
  2. una quota parte da ripartirsi in misura proporzionale al valore medio di ciascuna fascia, entro la quale è compreso il fatturato di ciascun associato.

Al fine di determinare la quota associativa dell’esercizio di competenza, ogni associato è tenuto a comunicare entro il 30 gennaio di ogni anno il fatturato dell’anno precedente.
Qualora l’associato svolga attività diversificate, la quota associativa potrà essere calcolata sulla base del fatturato - opportunamente documentato -relativo alle sole attività di cui all’art. 1 dello Statuto.
Le quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo vengono ratificate dall’Assemblea e sono valide anche per gli anni successivi, fino ad una nuova determinazione da parte del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell’Assemblea.
Dovessero rendersi opportuni o necessari, ai fini associativi, impegni di spesa straordinari, su proposta del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea potrà essere richiesto il pagamento di una quota straordinaria, da ripartirsi nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi generali sopra indicati.
Le quote associative straordinarie stabilite dal Consiglio Direttivo vengono approvate dall’Assemblea e sono dovute solo nell’anno di approvazione.
Il Consiglio Direttivo ha ampia libertà di determinazione della quota annua dovuta da eventuali “soci affiliati”.

B. La ripartizione dei fondi destinati alle sezioni regionali.

L’Associazione può destinare fino al 10% delle entrate provenienti dalle quote associative alle sezioni regionali nel loro complesso. Questo fondo viene poi ripartito tra le varie sezioni regionali in funzione dell’entità dell’attività rispettivamente svolta; la deliberazione in merito alla ripartizione, su proposta del Segretario amministrativo, è affidata al Consiglio Direttivo.

C. Lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.

C.1 Elezione dei delegati all’Assemblea nazionale da parte delle sezioni regionali

  1. Ogni Regione esprimerà un numero di delegati dell’Assemblea Nazionale pari al numero degli iscritti, in regola col pagamento delle quote associative al momento della votazione, diviso per cinque, non tenendo conto dell’eventuale resto. Qualora una regione abbia un numero di iscritti minore di cinque, avrà comunque diritto ad un delegato. Il Presidente della sezione regionale rientra di diritto tra i delegati regionali. Qualora una regione abbia diritto ad un solo delegato, questi sarà il Presidente della sezione regionale e non sarà necessario convocare l’Assemblea regionale per l’elezione dei delegati.
  2. Per quanto riguarda la valida costituzione dell’Assemblea regionale per la votazione dei delegati, e le modalità di votazione, vale quanto ai punti 20.2 e 20.3 dello Statuto. Inoltre, sono candidati tutti gli Associati iscritti nella Regione di competenza, con unica lista, e possibilità dell’elettore di esprimere preferenza limitata alla metà meno uno del numero dei delegati eleggibili. Risulteranno eletti quegli associati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze fino al raggiungimento del numero dei delegati eleggibili; in caso di parità, prevarrà il criterio di anzianità anagrafica. Se al momento della votazione il Presidente della sezione regionale dichiara la propria indisponibilità a partecipare all’Assemblea nazionale, designerà un suo sostituto scelto tra gli associati della regione.
  3. L’Assemblea regionale per la votazione dei delegati verrà convocata dal Presidente della sezione regionale, su invito del Segretario Generale, tra i 45 ed i 30 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea Nazionale. I delegati eletti dall’Assemblea regionale verranno comunicati dal Presidente della sezione regionale al Segretario generale immediatamente dopo l’avvenuta elezione. Nessun rimborso spese è previsto per i delegati regionali da parte della sede nazionale di Anacam.

C.2 Elezione del Consiglio direttivo nazionale e del Presidente dell’Anacam

  1. In sede di Assemblea Nazionale, sono candidati eleggibili a membri del Consiglio Direttivo tutti i delegati regionali registrati in quanto presenti salvo deroga dell’assemblea. Immediatamente prima dell’inizio dell’Assemblea stessa, la cui lista sarà esposta dall’inizio dell’Assemblea, in maniera ben visibile, nel locale in cui debbono svolgersi le votazioni.
  2. Entro 2 ore prima dall’inizio delle votazioni, dovranno essere presentate, presso la Direzione dell’Associazione, le liste dei candidati alle elezioni del Consiglio Direttivo.
  3. Le liste sono ammesse alle votazioni solo se accompagnate dalla sottoscrizione autografa di tutti i candidati della lista stessa e da un numero almeno pari di associati. Ciascun sottoscrittore può firmare per una sola lista.
    Le liste devono essere rappresentative delle diverse realtà regionali e delle diverse realtà aziendali presenti nell’associazione, secondo un principio di omogeneità.
  4. Ciascuna lista è composta da 11(undici) candidati che dovranno essere delegati regionali che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 8.2 dello Statuto. Per ogni lista saranno indicati anche due candidati supplenti. Il candidato capolista riveste anche il ruolo di candidato Presidente dell’Anacam.
    Nel caso in cui non siano presentate liste ammissibili nel rispetto della tempistica di cui al paragrafo 6, l’assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo dovrà essere rinviata ad altra data.
  5. Le liste ammesse alle votazioni dovranno essere esposte, in ordine di presentazione, in maniera ben visibile, nel locale in cui debbono svolgersi le votazioni e, se possibile, nei locali circonvicini, prima dell’inizio delle votazioni e sino alla proclamazione degli eletti.
  6. Prima che si dia inizio alle votazioni si costituirà il Collegio elettorale che sarà composto dal presidente dell’assemblea, che lo presiederà, dal Direttore e da due scrutatori per ciascuna delle liste ammesse ed indicati dai candidati di ciascuna.
  7. A ciascun delegato presente in assemblea dovrà essere consegnata una scheda elettorale siglata o dal Presidente del Collegio elettorale o dal Direttore e da almeno uno scrutatore. Le schede conterranno i nomi o numeri di tutte le liste ammesse e il nome del rispettivo capolista. Ciascun delegato potrà votare esclusivamente una lista.
  8. Risulta vincitrice la lista che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi dai delegati partecipanti al voto. Qualora nessuna lista ottenga la maggioranza richiesta, si procederà a una seconda votazione cui parteciperanno le due liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità di voti espressi, saranno ammesse al ballottaggio anche le eventuali liste parimerito).
  9. I candidati della lista vincitrice sono eletti membri nel Consiglio Direttivo; il capolista è eletto Presidente dell’Anacam. Il dodicesimo componente del Consiglio Direttivo sarà indicato dal Gruppo Giovani Imprenditori in conformità all’articolo 13.1 dello Statuto.
  10. Su eventuali reclami in ordine alla valutazione delle schede e al computo dei voti validi, deciderà inoppugnabilmente il Collegio Elettorale che sarà riunito in seduta permanente per tutta la durata delle votazioni. La decisione del Collegio dovrà intervenire prima della proclamazione degli eletti e quindi prima della chiusura dei lavori.
D. Periodicità di riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Presidenti Regionali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre, di cui almeno una volta unitamente ai Presidenti delle sezioni regionali.