Gestione dell'impianto
Riferimenti legislativi
La normativa di riferimento per tutto quanto riguarda la costruzione, installazione, messa in esercizio, manutenzione e controllo degli ascensori è costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 che, dopo le modifiche introdotte dal D.P.R. 23/2017, è oggi rubricato “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”. Il D.P.R. 162/99 era stato emanato per recepire in Italia la prima "direttiva ascensori”, la direttiva 95/16/CE, oggi abrogata e sostituita dalla nuova "direttiva ascensori” 2014/33/UE.
Nel Capo I del regolamento viene recepita la direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, con la quale sono definite le procedure da seguire per la costruzione e la certificazione degli impianti di ascensori e dei loro componenti e per l’apposizione della marcatura CE, garantendo il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati nell’allegato I del decreto.
Nel Capo II, invece, sono fissate le regole nazionali che devono essere seguite per la corretta messa in esercizio degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s (piattaforme elevatrici e servoscala), nonché per le verifiche periodiche e straordinarie e per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali impianti.
Il DPR 162/99 è entrato in vigore il 30 giugno 1999, per cui tutti gli ascensori installati a partire da quella data devono essere conformi alle disposizioni di cui al Capo I. Gli ascensori installati prima di tale data, invece, dovranno rispettare, relativamente alle loro caratteristiche tecniche e costruttive, la normativa nazionale vigente all’epoca della loro installazione. Al contrario, tutte le disposizioni relative alla manutenzione e alle verifiche periodiche e straordinarie, di cui al Capo II del regolamento, si applicano indistintamente a tutti gli ascensori e impianti in esercizio, indipendentemente dall’epoca della loro installazione.
E’ importante sottolineare che, allorché si effettuino interventi di riparazione sugli ascensori, con sostituzione di parti rotte o logorate, oppure interventi di modernizzazione più o meno estesi, l’impresa abilitata ha l’obbligo, ai sensi del DM 37/2008 (ex legge 46/90), di eseguire i lavori a “regola d’arte” e di consegnare al proprietario/committente la relativa dichiarazione di conformità dove dovrà indicare le norme di buona tecnica eventualmente applicate.
Per quanto riguarda gli interventi di modifica/modernizzazione, le norme tecniche di riferimento sono quelle della famiglia UNI 10411, ovvero:
- UNI 10411-1 “Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”;
- UNI 10411-2 “Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”;
- UNI 10411-3 “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-1”;
- UNI 10411-4 “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-2”;
- UNI 10411-5 “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1”
- UNI 10411-6 “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-2”.
Qualora, infine, si intenda non solo riparare o modernizzare l’impianto ma anche innalzarne il livello di sicurezza, per portarlo laddove possibile a quello richiesto per gli impianti di nuova installazione conformi alla direttiva europea, la norma di riferimento è la UNI EN 81-80 (“Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti”).