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ANACAM 2026: IVA al 4%, Studio Pirola fa il punto sui contenziosi fiscali

Tra gli interventi istituzionali della 55ª Assemblea Nazionale ANACAM, svoltasi il 18 e il 19 giugno 2026 a Chia, in provincia di Cagliari, Riccardo Di Salvo, partner di Studio Pirola, ha affrontato il tema dei contenziosi con l’Agenzia delle Entrate relativi all’applicazione dell’IVA agevolata al 4% per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il nodo interpretativo tra norma fiscale e D.M. 236/1989

Di Salvo ha evidenziato come negli ultimi anni le verifiche fiscali abbiano interessato diverse aziende del comparto. Il nodo principale riguarda l’interpretazione del rapporto tra la normativa fiscale sull’IVA al 4% e il D.M. 236/1989, spesso richiamato dall’Amministrazione finanziaria per valutare l’applicabilità dell’agevolazione.

Secondo la tesi esposta da Riccardo Di Salvo, la norma tributaria relativa all’IVA non contiene un rinvio espresso al D.M. 236/1989. Di conseguenza, l’aliquota agevolata dovrebbe essere valutata in base alla finalità concreta dell’intervento: eliminare o ridurre una barriera architettonica e rendere più accessibile l’edificio. Quando il legislatore intende subordinare un’agevolazione fiscale al rispetto di specifici parametri tecnici, lo fa in modo esplicito; per questo, non sarebbe corretto introdurre per via interpretativa requisiti non richiamati direttamente dalla norma tributaria.

Un’agevolazione sociale, non un vantaggio per le imprese

L’intervento di Di Salvo ha chiarito anche un aspetto spesso trascurato: l’applicazione dell’IVA al 4% non rappresenta un vantaggio diretto per le imprese, che incassano l’imposta dal cliente e la riversano all’Erario. L’incertezza interpretativa, però, può generare contestazioni, recuperi d’imposta e contenziosi, con effetti rilevanti sulla gestione aziendale.

Di Salvo ha richiamato inoltre il significato sociale dell’agevolazione, ricordando che il superamento delle barriere architettoniche non riguarda soltanto le persone con disabilità motoria, ma anche chi vive condizioni di fragilità, difficoltà visive, cardiache o altre limitazioni che rendono complesso l’accesso agli edifici. In questa prospettiva, la valutazione dell’intervento dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla sua effettiva capacità di migliorare l’accessibilità.

Edifici esistenti ed evoluzione tecnica del settore

Un ulteriore passaggio ha riguardato l’ambito di applicazione del D.M. 236/1989, nato per disciplinare in particolare gli edifici nuovi e gli interventi di ristrutturazione più ampi. Molte installazioni oggetto di contestazione, invece, si trovano in edifici esistenti e l’applicazione rigida di quei parametri rischia di non tenere conto delle condizioni reali dell’immobile e dell’evoluzione tecnica del settore.

Nel corso della relazione è stato richiamato anche l’articolo 4.1.13 del D.M. 236/1989, nella parte in cui fa riferimento all’applicazione di determinati criteri fino all’emanazione di una normativa specifica. Su questo punto, Studio Pirola ha evidenziato come negli anni siano intervenute direttive europee, norme armonizzate e disposizioni tecniche successive che hanno modificato il quadro di riferimento degli impianti e delle soluzioni per l’accessibilità.

A supporto di questa interpretazione, Di Salvo ha richiamato anche il White Paper UNI, documento che propone una lettura aggiornata del D.M. 236/1989 alla luce dell’evoluzione tecnologica e normativa a livello europeo.

La sentenza di Pisa

L’intervento ha richiamato alcune decisioni favorevoli alla tesi sostenuta da Studio Pirola circa la mancanza di un collegamento diretto tra la norma tributaria sull’IVA agevolata e i requisiti tecnici del D.M. 236/1989. La più recente è la sentenza n. 97 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa, depositata lo scorso aprile. Il provvedimento è stato oggetto di un articolo su Il Sole 24 Ore del 22 giugno 2026. Sarà inoltre analizzato in un successivo articolo del professor Raffaello Lupi, professore ordinario di Diritto tributario presso l’Università di Roma Tor Vergata, figura di spicco nel panorama fiscale italiano, editorialista e fondatore della rivista specializzata Dialoghi Tributari.

La necessità di un’azione coordinata del settore: il ruolo di ANACAM

In chiusura, Di Salvo ha richiamato l’importanza di un’azione coordinata del settore, evitando iniziative isolate da parte delle singole imprese o dei rispettivi consulenti. La strada indicata è quella di un confronto unitario, valorizzando il ruolo di ANACAM come associazione di riferimento, capace di rappresentare in modo organico le criticità delle aziende e di portare avanti un dialogo più efficace con l’Amministrazione finanziaria e con le istituzioni competenti. Di Salvo ha quindi auspicato un contributo del Ministero competente per chiarire definitivamente il quadro.

L’apertura di Massimo Sessa a un tavolo istituzionale

Nel corso della sessione è intervenuto da remoto anche Massimo Sessa, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, principale organo tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sessa ha portato il proprio saluto istituzionale all’Assemblea e, dopo aver ascoltato l’intervento di Di Salvo, ha riconosciuto l’interesse del tema.

Pur definendo quello degli ascensori e dell’accessibilità un settore di nicchia, Sessa ne ha sottolineato il rilievo sociale, collegandolo all’evoluzione delle città, alla trasformazione degli edifici e alla crescita dell’età media della popolazione. In questo contesto, ha evidenziato l’importanza degli strumenti che migliorano la qualità della vita delle persone con maggiori difficoltà.

Il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha quindi manifestato la disponibilità ad avviare un tavolo istituzionale, coinvolgendo anche l’indirizzo politico, per impostare un percorso condiviso e offrire un servizio utile alla collettività e alle comunità in cui operano le imprese del settore. Ha infine invitato ANACAM a proseguire il confronto con un incontro a Roma.

ARTICOLO IL SOLE 24 ORE

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